Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19478/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate case facts rather than citing a legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint effectively sought a new evaluation of the case facts. The lower court had already determined the contractor's liability based on the expert report, but the applicant argued for a different factual assessment. The Court ruled that such a request violates the principle of finality, as the Court of Cassation cannot substitute its own judgment on facts but can only review legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002: An appeal alleging a violation of law is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the facts found by the lower court, as the Court of Cassation cannot perform a new factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal violation of law re-evaluation of facts contract for work contributo unificato notifica tardiva dei difetti difetti materiali difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 1667 cod. civ
79/2021 pubblicata in data 21/02/2021, la Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto, confermando integralmente la decisione di primo grado; -in particolare, la Corte d’appello ha ribadito che il termine per effettuare la denuncia dei vizi di cui all’art. 1667 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. 23745/2020
Cass. 635/2015
Cass. 22499/2007
Cass., sez. III, 5 marzo 2007, n. 5076
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12352-2021 proposto da: MATERA RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Duca Di Genova, n. 26, presso lo studio dell'avvocato Anna Matera, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Massaro, Leonardo Terzulli; - ricorrente - contro D'ELICIO FILOMENA, D'ELICIO GIUSEPPE, D'ELICIO ROCCO, D'ELICIO SAVINO, D'ELICIO STEFANO, D'ELICIO ALESSANDRO; - intimati - avverso la sentenza n. 79/2021 della Corte d’appello di Potenza, depositata il 22/02/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12352/2021 Numero sezionale 1603/2022 Numero di raccolta generale 19478/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che; -con atto di citazione ritualmente notificato Filomena D’Elicio, Giuseppe D’Elicio, Rocco D’Elicio, Savino D’Elicio e Alessandro D’Elicio hanno convenuto in giudizio Riccardo Matera, affinché venisse condannato a risarcire i danni che i primi allegavano di aver subito in conseguenza della cattiva esecuzione, da parte del convenuto, di lavori di manutenzione dell’immobile di loro proprietà sito in Montemilone; -a sostegno della domanda, gli attori esponevano che al loro rientro a Torino avevano constatato l’inagibilità dell’appartamento conseguente ad infiltrazioni di acqua piovana, la cui responsabilità attribuivano all’errata esecuzione dei lavori in precedenza eseguiti da Matera; -dopo aver denunciato i vizi, gli attori hanno instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo che si è concluso con la relazione del CTU, il quale ha attribuito la responsabilità dei danni lamentati ai vizi delle opere eseguite da Matera, quantificando il danno in Euro 7.988,29 per costo delle opere di ripristino ed in Euro 1.200,00 per mancato utilizzo dell’immobile; -Matera si è costituito in giudizio, eccependo la tardività della denuncia dei vizi e contestando nel merito ogni sua responsabilità; -con sentenza n. 514/2011 pubblicata il 18/11/2014, l’adito Tribunale di Melfi ha accolto la domanda attorea solo relativamente al danno conseguente alla cattiva esecuzione dei lavori; -in particolare, il Tribunale ha qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto di appalto, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 1667 cod. civ. ed individuazione del F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12352/2021 Numero sezionale 1603/2022 Numero di raccolta generale 19478/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 termine per la denuncia dei vizi in 60 giorni dalla scoperta dei medesimi vizi; -il giudice di prime cure ha accertato la tempestività della denuncia dei vizi effettuata dagli attori mediante raccomandata spedita in data 3/05/2006, sul rilievo che il relativo termine dovesse decorrere solo dal momento in cui il committente avesse conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell’oggettiva gravità dei vizi ed individuando tale momento cognitivo, per gli attori, con la data della relazione tecnica fatta espletare dal proprio consulente, cioè alla data del 25/04/2006; -Matera ha spiegato appello avverso la citata decisione, insistendo per la tardività della denuncia dei vizi; -gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -con sentenza n. 79/2021 pubblicata in data 21/02/2021, la Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto, confermando integralmente la decisione di primo grado; -in particolare, la Corte d’appello ha ribadito che il termine per effettuare la denuncia dei vizi di cui all’art. 1667 cod. civ. doveva ritenersi decorrente dalla data in cui i committenti avevano avuto contezza dell’oggettiva riconducibilità dei vizi alla cattiva esecuzione dei lavori ad opera del Matera e, quindi, dalla data della consegna dell’accertamento peritale; -per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Matera, con atto notificato in data 22/04/2021, sulla base di due motivi; -Filomena D’Elicio, Giuseppe D’Elicio, Rocco D’Elicio, Savino D’Elicio e Alessandro D’Elicio sono rimasti intimati; considerato che:

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12352/2021 Numero sezionale 1603/2022 Numero di raccolta generale 19478/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 -con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata per violazione degli artt. 1667, secondo comma, cod. civ. e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che i vizi fossero stati scoperti solo con la consegna della relazione peritale all’esito dell’accertamento tecnico preventivo e non in un momento precedente, in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite al giudizio e in particolare con le dichiarazioni rese dal teste Geometra Del Gaudio; -il teste avrebbe infatti confermato che gli attori avessero avuto contezza della gravità dei vizi già nel periodo di Pasqua del 2005, ossia quasi un anno prima della denuncia effettuata il 3/05/2006; -il motivo è inammissibile; -le doglianze relative alle dichiarazioni del Geometra prospettate con il motivo in esame – oltre ad integrare una questione nuova in quanto non dedotta in appello e pertanto inammissibile – non attingono alla ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, secondo cui una cosa è l’accertamento dei danni, altra cosa è la contezza della riconducibilità degli stessi al vizio dell’opera eseguita da Matera; -con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1667, secondo comma, cod. civ., 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello condiviso la ricostruzione temporale degli avvenimenti effettuata dal Tribunale, nonostante la medesima si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie; -il motivo è inammissibile; -secondo un consolidato orientamento di legittimità, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12352/2021 Numero sezionale 1603/2022 Numero di raccolta generale 19478/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Sez.

Un. 23745/2020; Cass. 635/2015; Cass.22499/2007); -pertanto, il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge per allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta è costituito dalla circostanza che solo in questo secondo caso la censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass., sez. III, 5 marzo 2007, 5076) -la censura prospettate dal ricorrente, pur astrattamente denunciando la violazione di legge, tende tuttavia in concreto a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa diversa da quella fatta dalla decisione impugnata, vietata in sede di legittimità; -il ricorso è pertanto inammissibile; -non si ha luogo a provvedere alle spese di lite, non avendo i germani D’Elicio svolto alcuna attività difensiva, rimanendo intimati; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12352/2021 Numero sezionale 1603/2022 Numero di raccolta generale 19478/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, l’11 febbraio 2022. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E