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Ordinanza — n. 19468/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late appearance and manifestly unfounded contract interpretation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the relator's proposal to dismiss the case due to the respondent's late appearance. The appellant argued that the appellate court erred in interpreting the 1951 deed by prioritizing conflicting planimetry over the parties' actual intent regarding a boundary line. The court found the appeal manifestly unfounded because the expert report merely offered a hypothetical reconstruction of a collapsed staircase without concrete evidence, which did not constitute a distortion of proof.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.; Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.: The President may fix a hearing for the consideration of the case in camera di consiglio when the relator deems the appeal manifestly inadmissible or unfounded, and the Court adopts this proposal.

Parole chiave

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inammissibilità ricorso costituzione tardiva interpretazione contrattuale travisamento della prova regole ermeneutiche regolamento confini camera di consiglio impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il primo denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, e in particolare degli artt.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23131-2021 proposto da: MAGGIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato SILVIA PEZZULLA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BRILLANTE; - ricorrente - contro LENTINI ANTONIO, elettivamente domiciliato ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GRAZIA CONTE, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 109/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/01/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23131/2021 Numero sezionale 5743/2022 Numero di raccolta generale 19468/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Luigi Maggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che ha riformato la sentenza del locale Tribunale in materia di regolamento di confini.

2. Antonio Lentini si è costituito tardivamente.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il primo denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, e in particolare degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., perché la Corte di Appello, nella individuazione della effettiva volontà dei contraenti circa la determinazione del confine tra le rispettive proprietà, avrebbe erroneamente interpretato il rogito del 1951 tra i danti causa delle parti, dando rilievo esclusivo alle contrastanti risultanze della planimetria ad esso allegata. Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d’Appello ha accertato che l’effettiva volontà dei contraenti corrispondesse al confine delineato graficamente, che le parti hanno espressamene accettato nel rogito e ad esso lo hanno allegato anche per impedire future controversie, nonché in Ric. 2021 n. 23131 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23131/2021 Numero sezionale 5743/2022 Numero di raccolta generale 19468/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 considerazione del fatto che il confine rappresentato nella planimetria è risultato corrispondente all’effettivo stato dei luoghi.

Si tratta di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, adeguatamente motivato e quindi insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, che il primo motivo di ricorso mira a scardinare proponendo una diversa lettura del materiale probatorio. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.). La Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato che né negli atti di causa, né nella CTU si troverebbero elementi concreti comprovanti l’ipotetica discordanza tra testo contrattuale e planimetria allegata, con particolare riferimento alla dedotta posizione di una vecchia scala crollata, che sarebbe stata in un vano del fabbricato di proprietà del ricorrente (oggi in parte crollato e in parte demolito), vano che risulterebbe inglobato nella proprietà dell’intimato con la costruzione di una nuova scala.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato: non vi è alcun travisamento della prova, considerato che il CTU, come risulta dai passi della consulenza riportati nel ricorso, si è limitato ad ipotizzare la presenza di questa vecchia scala oramai crollata proprio nel punto ove ora l’intimato ha costruito la nuova scala, espressamente affermando “a titolo di intuizione, ipotesi, offro questa ricostruzione….”. Trattasi dunque di una mera congettura, a fronte della quale correttamente la Corte d’Appello afferma la carenza di “qualsiasi elemento concreto”.

Il rilievo in questione comunque non intacca l’autonoma ratio decidendi di cui al primo motivo, con conseguente inammissibilità della censura». Ric. 2021 n. 23131 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 23131/2021 Numero sezionale 5743/2022 Numero di raccolta generale 19468/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 2.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in quanto la parte controricorrente si è costituita tardivamente con un atto irrituale denominato comparsa di costituzione e depositato in prossimità dell’adunanza.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 23131 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s