Italian Court of Cassation allows attorney fees for both trial and decision phases under minimum tariff rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that denied attorney fees for the trial phase while awarding only for the decision phase. The appellant argued that the trial phase, including document submission and expert witness requests, was part of the trial stage and thus entitled to compensation under the 2014 tariff decree. The court agreed, ruling that the lower court erred by excluding the trial phase entirely, thereby remanding the case for a new fee calculation that includes both phases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.M. 55/2014; Art. 375 c.p.c.: The court must recognize attorney fees for both the trial and decision phases when the case concludes with a judgment, as the trial phase encompasses document submission and proof requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7562/2021 R.G., proposto da LORUSSO PIERO, rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. Laura Totino, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 7. -RICORRENTE- contro IODICE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella Vella e dall’avv. Erica Paniccia, con domicilio eletto in Roma, Via Belsiana n. 71. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, depositata in data 18.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L’avv. Piero Lorusso ha adito il Tribunale di Velletri, esponendo di aver ricevuto incarico da Giuseppe Iodice di convenire in giudizio la Banca popolare di Commercio e industria F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7562/2021 Numero sezionale 5723/2022 Numero di raccolta generale 19467/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 s.p.a., per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi usurari.
Conclusosi il giudizio con il rigetto della domanda, il difensore ha chiesto il pagamento di € 19.595,18 a titolo di competenze professionali. Il convenuto ha eccepito di nulla dovere, instando per la condanna del difensore per responsabilità professionale, dato l’esito sfavorevole della causa. Il Tribunale, dichiarata l’infondatezza della riconvenzionale di risarcimento del danno, ha liquidato un compenso di € 1999,00, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. 55/2014, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Piero Lorusso con ricorso in tre motivi. Giuseppe Iodice resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1,2,4, 19, e 20, D.M. 55/2014, 2333 c.c., 13 bis L. 247/2012, lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l’espletamento di una c.t.u. contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza. Secondo il ricorrente non era consentito derogare ai minimi tabellari, né decurtare i compensi per le singole fasi o disapplicare i valori medi in assenza di motivazione.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7562/2021 Numero sezionale 5723/2022 Numero di raccolta generale 19467/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1188 c.c., sostenendo che la parcella, in mancanza di contestazioni, costituiva prova delle singole attività svolte, giustificando l’integrale accoglimento della domanda.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 1175 c.c., censurando la pronuncia per non aver tenuto conto della violazione dei doveri di correttezza da parte del cliente, che non aveva contestato tempestivamente la spettanza del compenso secondo i valori indicati nella parcella.
3. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. L’assunto del Tribunale, secondo cui nessun compenso poteva esser riconosciuto per l’istruttoria, essendo la causa documentale e essendo stata respinta la richiesta di c.t.u., non può essere condiviso. Anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell’ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l’elencazione, peraltro non tassativa, dell’art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014. Detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u..
Nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione - quale quello incardinato dal ricorrente nell’interesse di Giuseppe Iodice - è indubbiamente contemplata la fase decisoria: il tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda non poteva negare il compenso per tali attività, essendo indiscusso che l’avv. Lorusso abbia patrocinato fino alla conclusione del processo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7562/2021 Numero sezionale 5723/2022 Numero di raccolta generale 19467/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Quanto alla congruità degli importi liquidati, premesso che il tribunale ha applicato i minimi, occorre considerare che la quantificazione del compenso è attività discrezionale del giudice di merito che, ove contenuta nei minimi (o nei massimi), non esige una specifica motivazione (cfr. anche Cass. 23677/2012;
Cass.270/2006; Cass. 11583/2004). Peraltro, il giudice ha dato conto del criterio adottato, avendo valorizzato l’esito sfavorevole del giudizio e l’impegno profuso dal difensore. 3.1. Il secondo motivo e il terzo motivo sono assorbiti, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione, riconoscendo il compenso anche per la fase decisoria e istruttoria. E’ accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U