Cassation appeal dismissed as error of judgment, not factual error, under Art. 395 c.p.c. n. 4.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the alleged failure to address a specific argument constituted an error of judgment rather than a factual error. The respondent, a real estate company, did not defend itself, while the appellant claimed the lower court ignored urban planning variations affecting the property's value. The court held that such omissions in reasoning do not meet the strict criteria for revocation under Article 395, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, comma 4, c.p.c.; Revocation is inadmissible when the Supreme Court's failure to address specific arguments constitutes an error of judgment rather than a mere perceptual factual error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2063/2021 R.G., proposto da BIANCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo D’Isidoro e dall’avv. Massimo De Feudis, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cardinal de Luca n. 22. -RICORRENTE- contro CASA DI ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA RULLI, in persona del Presidente p.t.. -INTIMATA - avverso l’ordinanza n. 32958/2021 della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 9.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. La Bianchi s.r.l. propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 32958/2021, cui questa Corte di legittimità ha confermato la pronuncia della Corte d’appello di L’Aquila n. 1386/2016. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2063/2022 Numero sezionale 5732/2022 Numero di raccolta generale 19465/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 La Casa di Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli non hanno svolto difese.
La ricorrente convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Vasto la Casa di Accoglienza F.lli Genova Rulli, esponendo di essersi aggiudicata, in esito a pubblica gara, un’area edificabile sita in Vasto al prezzo di euro 5.650.000,00, asseritamente offerto in ragione dell’indice di edificabilità all’epoca vigente (2mc/mq); che, per effetto della sopravvenuta adozione di una variante al piano regolatore generale, la capacità edificatoria del fondo si era ridotta del 40%. Chiese, ai sensi dell’art. 1489 c.c., di disporre la riduzione del prezzo della vendita e, in via subordinata, la risoluzione del contratto, con condanna della Casa di accoglienza alla restituzione del doppio della caparra, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 10.000.000,00.
Nella resistenza della convenuta, che instò per il pagamento del saldo del prezzo, il tribunale accolse la riconvenzionale, respingendo ogni altra richiesta e regolando le spese. La sentenza fu confermata in appello, con declaratoria di risoluzione del contratto per recesso della venditrice, con pronuncia impugnata in cassazione con ricorso della Bianchi s.r.l. affidato a tre motivi. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, il Collegio di legittimità diede atto che la censura concerneva l’asserita violazione o falsa applicazione dell’art. 1489 cod. civ., in relazione all’incidenza dell’adozione della variante al piano regolatore generale nel sinallagma contrattuale ed alla produzione del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Vasto in data 14/9/2016 ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., e ritenne che “la contestazione circa l’asserita inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. del predetto certificato F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2063/2022 Numero sezionale 5732/2022 Numero di raccolta generale 19465/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 non è rilevante per difetto di interesse, posto che la corte territoriale ha, in realtà, affermato che la produzione di esso non risulta inammissibile ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc.civ.”.
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.395, n. 4 c.p.c., lamentando che il Collegio di legittimità sarebbe incorso in un errore di fatto nell’esaminare il secondo motivo di censura. L’ordinanza avrebbe esaminato la questione di ammissibilità della produzione del documento, senza valutare la fondatezza della pretesa di riduzione del prezzo ai sensi dell’art.1489 c.c. e l’incidenza sull’equilibrio contrattuale della successiva riduzione di cubatura.
3. Il motivo è inammissibile. Il Collegio di legittimità ha correttamente dato atto del contenuto del secondo motivo di ricorso, evidenziando che esso verteva anche sull’incidenza sul sinallagma contrattuale della riduzione di cubatura realizzabile sul suolo compravenduto, rispetto alle iniziale previsioni contrattuali, oltre che sull’ammissibilità della produzione in appello della certificazione urbanistica. Il contenuto complessivo della censura, illustrata nella pronuncia di legittimità, è del tutto conforme a quella risultante sia dal ricorso ordinario, che dell’impugnazione per revocazione: difetta, dunque, un errore di percezione circa il contenuto della censura dedotta con il ricorso.
Hanno recentemente precisato le S.U. che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione presuppone anzitutto un errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2063/2022 Numero sezionale 5732/2022 Numero di raccolta generale 19465/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 In presenza di tale divergenza è esperibile, ai sensi degli artt. 391- bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che, per tale ragione, non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso.
Anche in tal caso deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta (e quindi investa il "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione: Cass. 2425/2066), anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Più in particolare, la revocazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui questa Corte sia incorsa in errore meramente percettivo, mentre non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione (Cass. s.u. 31032/2019; Cass. 3760/2018; Cass. 10184/2018; Cass.26301/2018). Nel caso in esame, l’oggetto di doglianza di cui al secondo motivo non appare erroneamente percepita: il ricorso, nel contestare l’omessa considerazione di uno dei profili dedotti dalla parte, prospetta un errore di giudizio, non riconducibile al paradigma dell’art. 395, n. 4 c.p.c..
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo parte resistente svolto difese. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2063/2022 Numero sezionale 5732/2022 Numero di raccolta generale 19465/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o