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Ordinanza — n. 19464/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete legal violation analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19464/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the plaintiffs to pay the legal costs. The appellants challenged a lower court ruling denying their right to cross the Circumvesuviana railway track, citing violations of civil procedure and substantive law. The Court rejected these arguments because the complaints failed to concretely demonstrate specific legal violations or engage with the lower court's reasoning regarding the road's demanial status.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grievances do not concretely specify the legal violation alleged and fail to confront the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal concrete violation ratio decidendi civil procedure demaniality railway track costs award perturbamento del servizio ferroviario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo, gli odierni ricorrenti hanno denunziato la violazione e/o falsa Ric.
artt. 2043 c.c
e 5) c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e, da ultimo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c.
art. 91 c.p
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20238-2021 proposto da: GIUGLIANO CARMINE, GIUGLIANO NUNZIO, GIUGLIANO ANNARITA, SQUITIERI MARIA GRAZIA, GIUGLIANO ROSALIA, elettivamente domiciliati in Sarno (SA) via Nunziante n. 24/D presso lo studio dell’avv.to DOMENICO DE LIGUORI che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5, presso lo studio dell'avvocato SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 CIRCUMVESUVIANA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 171/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l'11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Maria Grazia Squitieri Carmine Giugliano, Rosalia Giugliano, Nunzio Giugliano e Annarita Giugliano hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di rigetto di domanda di riconoscimento del diritto ad esercitare il passaggio attraverso il tracciato della ferrovia della circumvesuviana srl con domanda di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno.

2. L’Ente Autonomo Volturno ha resistito con controricorso.

3. Circumvesuviana S.r.l. è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo, gli odierni ricorrenti hanno denunziato la violazione e/o falsa Ric. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 applicazione dell’art. 116, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn.

4) e 5) c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e, da ultimo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2058 c.c. Il primo motivo appare manifestamente inammissibile perché le censure proposte lamentano plurime violazioni di legge senza spiegare in concreto quale violazione si sia realizzata e nella seconda parte non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato la demanialità della strada e la sua non usucapibilità così come l’impossibilità di costituire diritti reali sul bene. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese è inammissibile in quanto la pronuncia impugnata si è limitata ad applicare il criterio della soccombenza.».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ric. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A