Cassation court allows appeal against road fine, ruling notification is required for short appeal period to start.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's declaration that the appeal period had expired. The appellant argued that merely reading the first-instance judgment in court could not start the thirty-day appeal deadline, which requires formal notification. The court agreed, holding that the short appeal period under the Code of Civil Procedure only begins upon notification to the constituted lawyer, ensuring the right of defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 326 c.p.c.; The short appeal period for administrative sanctions does not commence from the oral reading of the judgment in court but strictly requires formal notification to the party's constituted lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24144/2021 R.G., proposto da CERAUDO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella Romano, con domicilio in Aversa, Via De Chirico n. 3. -RICORRENTE- contro COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Siena n. 77/2021, pubblicata il 16.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Maurizio Ceraudo propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del tribunale di Siena, con cui è stato dichiarato tardivo il gravame avverso la sentenza del giudice di pace di Montepulciano, che aveva respinto l’opposizione del ricorrente avverso un’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni stradali. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24144/2021 Numero sezionale 5728/2022 Numero di raccolta generale 19463/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Secondo il tribunale, avendo il primo giudice dato lettura in udienza anche della motivazione della sentenza, da tale udienza decorreva il termine breve di impugnazione, che era spirato al momento della notifica dell’appello. Il Comune di Chianciano Terme è rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 325, 326, 327 c.p.c., sostenendo che il termine di trenta per l’appello non poteva decorrere dalla lettura del provvedimento in udienza, occorrendo la notifica della sentenza di primo grado a istanza di parte. Il secondo motivo denuncia vizio assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che, per effetto della erronea dichiarazione di tardività dell’impugnazione, il giudice abbia illegittimamente omesso di valutare i motivi di impugnazione. Il primo motivo è fondato.
La mera lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della pronuncia di primo grado non poteva determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione. Anche nelle cause sottoposte al rito lavoro (quale l’opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, disciplinata dal d.lgs. 150/2011), la notifica della sentenza di primo grado costituisce il presupposto imprescindibile affinché l’impugnazione possa considerarsi sottoposta al termine decadenziale di trenta gg. previsto dall’art. 325 c.p.c. (Cass.3389/1984;
Cass. 6092/1985; Cass. 2799/1987; Cass. 732/1990). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24144/2021 Numero sezionale 5728/2022 Numero di raccolta generale 19463/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Si è invero precisato che, accanto alla previsione di un termine lungo di impugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrenti officiosamente, permane - nel sistema processuale - il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine "breve" (artt. 325 e 326 c.p.c.), che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde una soggezione dell'altra parte.
La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 cod. proc. civ. (cfr., Cass. s.u. 13431/2006), ma è, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Cass., s.u. 12898/2011;
Cass. s.u. 6278/2019 in motivazione). E’ pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Siena, in persona di altro Magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24144/2021 Numero sezionale 5728/2022 Numero di raccolta generale 19463/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Siena, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.4.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A