Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to review factual findings on notification deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by the Prefecture inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the lower court incorrectly determined the start date for the 90-day notification period due to a database error, while the respondent contended the court properly assessed factual imputability. The Supreme Court rejected the appeal because the first ground sought to re-evaluate the judge of first instance's factual findings regarding the notification timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 201 Codice della Strada; Art. 360-bis c.p.c.: An appeal challenging a judgment on the merits of a factual issue regarding the calculation of statutory time limits is inadmissible as it improperly invades the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3278-2021 proposto da: PREFETTURA DI TERNI - UTG, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BOCCAGNA RAFFAELE; - intimata - avverso la sentenza n. 448/2020 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3278/2021 Numero sezionale 5135/2022 Numero di raccolta generale 19459/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dalla Prefettura di Terni-UTG per la cassazione della sentenza n. 448 del 16. 7. 2020 del Tribunale di Terni, che aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta da Boccagna Raffaele avverso l’ordinanza ingiunzione che gli irrogava una sanzione per violazione del codice della strada, affermando che il verbale di accertamento dell’infrazione era stato notificato al trasgressore in data 14. 7. 2016, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 201 codice della strada dall’accertamento della violazione, avvenuto il 15. 3. 2016, reputando non rilevante la notifica dello stesso non andata a buon fine effettuata il 24. 6. 2016, dal momento che, a causa dell’erroneo inserimento della variazione di domicilio del privato nella banca dati della Motorizzazione civile, essa era stata indirizzata in via Doninzetti al n. 261/B in luogo che al n. 16/B; il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 codice della strada, censura la sentenza impugnata per avere affermato che la presenza del dato anagrafico corretto nel P.R.A. avrebbe reso conoscibile il luogo dove doveva essere eseguita la notificazione e per non avere conseguentemente ritenuto che il dies a quo del termine per la notifica del verbale andasse nella specie individuato al 24. 6. 2016, data della prima tentata notifica, dal momento che solo da questo momento la Amministrazione era stata posta in grado di provvedere alla esatta identificazione del trasgressore, acquisendo contezza della necessità di reperire l’indirizzo corretto; il motivo è inammissibile investendo un giudizio di fatto del giudice di merito, che, pur rilevando che l’indirizzo indicato a penna dalla parte sul modulo di cambio di residenza poteva essere interpretato, quanto al numero civico, come 261/B in luogo che come 16/B, ha tuttavia affermato che tale errore non era ascrivibile al privato ma alla Motorizzazione civile, atteso che la suddetta F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3278/2021 Numero sezionale 5135/2022 Numero di raccolta generale 19459/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 dichiarazione era correttamente stata interpreta dal Comune e la stessa Amministrazione appellante non aveva indicato in quale altra banca dati avesse reperito l’indirizzo esatto, giudizio in cui è implicito il rilievo che l’insuccesso della prima notifica, causa l’errore presente nella banca dati della Motorizzazione civile, era imputabile all’Amministrazione e che pertanto esso non potesse giustificare il superamento ovvero un diverso decorso del termine stabilito dall’art. 201 codice della strada per la notifica del verbale al trasgressore; il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per contraddittorietà di motivazione, per avere il Tribunale, da un lato, affermato che l’erronea trascrizione dell’indiritto nella banca data della Motorizzazione civile non era ascrivibile al privato e, dall’altro, disposto la compensazione delle spese di lite per giusti motivi , in quanto l’opponente, una volta ricevuti dalla Motorizzazione i tagliandi da apporre sulla carta di circolazione, che pure riportavano l’indirizzo errato, non si era in alcun modo attivato per correggere l’errore; la censura appare manifestamente infondata, in quanto il comportamento dell’opponente che il Tribunale ha ritenuto di dover valutare fini della regolamentazione delle spese processuali, riguardando la mancanza di iniziative da parte sua volte ad emendare l’errore dell’Amministrazione, costituisce un fatto del tutto autonomo e svincolato dal giudizio circa la imputabilità dell’errore, che il Tribunale ha posto a carico dell’Amministrazione>>.
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3278/2021 Numero sezionale 5135/2022 Numero di raccolta generale 19459/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P. Q.
M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E