Italian Court dismisses appeal against traffic fine due to lack of special power of attorney for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney was issued before the contested judgment was published. The appellant argued the traffic court ignored incomplete evidence regarding phone usage, but the Court ruled that the procedural requirement for a specific power of attorney for cassation was not met. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the traffic violation case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: A special power of attorney for the Court of Cassation must be issued after the contested judgment and explicitly refer to that specific case, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9151/2021 R.G., proposto da MARTINI GIANNI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Ferruccio Rattazzi, con domicilio in Asti, Piazza Roma n. 10. -RICORRENTE- contro PREFETTURA DI ASTI, in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 51/2021, pubblicata in data 25.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Gianni Enrico Martini propone ricorso affidato ad un unico motivo avverso la sentenza n. 51/2021, con cui il Tribunale di Asti, confermando la pronuncia del giudice di pace, ha respinto l’opposizione avverso la sanzione irrogata all’opponente, per aver utilizzato un telefono cellullare alla guida del proprio autoveicolo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9151/2021 Numero sezionale 5726/2022 Numero di raccolta generale 19458/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 La Prefettura di Cuneo non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il ricorso è stato invalidamente notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma, dato l’esito del presente giudizio di legittimità, sfavorevole al ricorrente, non è necessario regolarizzare il contraddittorio, dovendosi evitare un dispendio di attività processuali (Cass. 19019/2021; Cass. 6924/2020; Cass.16141/2019).
3. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., per aver il tribunale trascurato che il verbale di contestazione era incompleto, non indicando le modalità di accertamento, se gli accertatori fossero a bordo di un veicolo, quale mano impiegasse il conducente per l’uso del telefono. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Nell’intestazione del ricorso si dà atto che il difensore si è avvalso della procura rilasciata in data 21.2.2019, anteriormente alla pronuncia impugnata, apposta in calce all’opposizione alla sanzione e quindi riferibile ai gradi merito.
La nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell’art. 83 c.p.c.: quest’ultima disposizione designa, in contrapposizione alla 'procura generale', la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 e ss. c.p.c. stanno invece a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita 'ex professo' con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, in F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9151/2021 Numero sezionale 5726/2022 Numero di raccolta generale 19458/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 modo che, ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali (Cass. s.u.1161/1961).
Occorre – più in particolare - che la procura per il giudizio di cassazione:
a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata;
b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata;
c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso (da ultimo, Cass.13263/2020; 5517/2019; 18834/2017; 7014/2017; 24422/2016; S.U. 11531/2009). Come detto, la procura è stata rilasciata in data 21.2.2019 in calce all’atto di opposizione e prima che fosse pubblicata la sentenza impugnata (in data 25.1.2021). Difettano il requisito dell’anteriorità del suo rilascio rispetto alla decisione e l’univoca riferibilità al giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9151/2021 Numero sezionale 5726/2022 Numero di raccolta generale 19458/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N