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Ordinanza — n. 19456/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already decided in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the administrative fine opposition. The appellant argued that the evidence regarding the speed measurement device's calibration was insufficient, but the first-instance court had already found the administrative certificate and safety signage to be probative. The Supreme Court ruled that the appellant's arguments merely repeated previous grievances without providing new evidence or requesting a factual re-evaluation, thus violating the principle of non-repetitive litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds consist solely in re-litigating facts already decided by the lower court without requesting a new evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-litigation facts administrative fine speed measurement device non-repetitive litigation evidence probative value art 380-bis cpc impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16376-2021 proposto da: GALASSO MAURIZIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA di PARMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 272/2021 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 18/02/2021;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16376/2021 Numero sezionale 5737/2022 Numero di raccolta generale 19456/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Maurizio Galasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma - resa a seguito di giudizio di rinvio - con la quale è stata rigettata l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dal ricorrente.

2. Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma è rimasto intimate.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con quattro motivi di ricorso il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto provata la taratura dell’apparecchio di rilevazione tutor e la segnalazione della rilevazione con sistema safety tutor mediante un cartello presente al km 97+320. I motivi sono inammissibili perché da un lato si limitano a riproporre le medesime censure già svolte nei gradi di merito e dall’altro richiedono una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di dimostrare la mancanza di prova in ordine alle circostanze sopra esposte.

Il Tribunale con motivazione sottratta al sindacato di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo Ric. 2021 n. 16376 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16376/2021 Numero sezionale 5737/2022 Numero di raccolta generale 19456/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 oggetto di discussione tra le parti, ha ritenuto provata sia la taratura dell’apparecchio sia la presenza della segnaletica stradale».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Deve ribadirsi che il Tribunale ha evidenziato come dal fascicolo di primo grado emergesse che l'amministrazione in sede di comparsa di costituzione risposta aveva compiutamente chiarito che l'apparecchio che aveva elevato la violazione del codice della strada era munito di certificato di taratura numero 01851 del 2009 rilasciato dal centro “nemko calibration service” il 4 Marzo 2009 rinnovato con certificato n. 2938 del 2010. Sulla base di tali dati il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza delle pre-condizioni per l’attendibilità dell’accertamento, tanto più che il ricorrente viaggiava ad una media di 182 km/h ben 52 km/h oltre il limite.

In conclusione, deve affermarsi l’infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui la prova della taratura può fornirsi solo con la produzione del certificato da parte dell’amministrazione. Al contrario non è precluso al giudice di ritenere provata l’avvenuta verifica periodica anche mediante un’attestazione dell’amministrazione che, come nel caso in esame, indichi specificamente il certificato di taratura con la data il numero e la società che ha effettuato il controllo, trattandosi comunque di un atto proveniente da un’amministrazione pubblica.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. Ric. 2021 n. 16376 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16376/2021 Numero sezionale 5737/2022 Numero di raccolta generale 19456/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 16376 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o