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Ordinanza — n. 19452/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding administrative penalty cumulation and jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19452/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Publitalia Impianti SRL against the Province of Pescara inadmissible. The appellant argued violations of administrative penalty laws regarding billboard placement and jurisdictional competence, but the court found these grounds generic and unsupported by evidence. The decision rests on the principle that multiple successive violations warrant separate sanctions and that the lower court's factual finding of abuse precludes re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 198 cds; Art. 8 l. n. 689 del 1981: In administrative sanctions, multiple successive violations justify autonomous penalties, and appeals lacking factual support or specific legal arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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administrative penalty cumulation manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility jurisdictional competence successive violations principle impugnazione di decisioni amministrative opposizione sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 198 cds
Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 198 cds e dell’art.
Art. 8 l. n. 689 del 1981
198 cds e dell’art. 8 della l.
Art. 23 comma 13 bis d.lgs. n. 285 del 1992
civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d.
Art. 21 septies l. n. 241 del 1990
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14861-2021 proposto da: PUBBLITALIA IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, largo F.lli Delli Castelli n. 10 presso lo studio dell’avv.to MARCELLO PACIFICO che la rappresentata e difende unitamente all’avv.to VALERIA D'ILIO; - ricorrente- contro PROVINCIA di PESCARA ; - intimata- avverso la sentenza n. 1558/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Publitalia Impianti srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale e rigettata un’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla medesima società.

2. La Provincia di Pescara è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992. Il motivo è inammissibile perché la Corte d'Appello ha accertato in fatto che i cartelloni erano abusivi e il ricorrente richiede una diversa valutazione dei medesimi fatti. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art.21 septies l. n. 241 del 1990. Si afferma la carenza di potere della provincia in ordine alla procedura sanzionatoria amministrativa di competenza dell’ente proprietario della strada.

Ric. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è inammissibile per genericità, la ricorrente non offre alcun elemento a sostegno del ricorso e la stessa società si è rivolta alla Provincia per la regolarizzazione dei cartelloni.

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 198 cds e dell’art. 8 della l. n. 689 del 1981. Si lamenta la violazione del cumulo giuridico. Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, qualora siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non può escludersi l'assoggettamento ad autonoma sanzione per ciascuna delle infrazioni successive alla prima. L’art. 198 invocato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. Ric. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A