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Ordinanza — n. 19400/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing due to strict 20-day deadline under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19400/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the City of Milan against the Regional Tax Commission's decision inadmissible. Although Milan filed a counter-appeal, they failed to deposit their main cassation petition within the mandatory twenty-day period following notification. The Court ruled that this procedural defect renders the appeal unprocessable and cannot be cured by the subsequent filing of a counter-appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the twenty-day statutory period renders it unprocessable, a defect that is subject to ex officio declaration and cannot be remedied by the filing of a counter-appeal.

Parole chiave

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improcedibility cassation appeal statutory deadline ex officio declaration Code of Civil Procedure procedural defect non-filing ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass. Sez. Un. n. 4859-81
Cass. Sez. Un. n. 6420-81
Cass. 20327/2019
Cass. 24 maggio 2013, n. 12894
in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass.
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31037-2021 proposto da: COMUNE DI MILANO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro RIALTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO RODERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1113/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 31037 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- r.g.31037/2021 Comune di Milano c/ Rialto S.p.A. Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto da Rialto S.p.A., il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n.1113/2021 -depositata in data 19.03.2021- ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Rialto s.,p.a. deposita successiva memoria i cui insite per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso del Comune di Milano e allega nota spese. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Dato il rilievo officioso della improcedibilità, le spese vanno compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Rom