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Ordinanza — n. 19397/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IRAP refund by ruling that using Ernst & Young's structure negates autonomous organization status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19397/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying an IRAP refund. The taxpayer argued that relying on Ernst & Young's organizational structure prevented the existence of an autonomous organization, a prerequisite for the tax exemption. The court agreed, citing established principles that utilizing another entity's infrastructure negates the requirement for autonomous organization, thereby overturning the lower court's reliance on mere indicia.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997; In the context of IRAP, the existence of an autonomous organization is negated when a professional utilizes the organizational structure of a third-party firm like Ernst & Young, as the structure does not belong to the professional for organizational purposes.

Parole chiave

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IRAP autonomous organization Ernst & Young structure tax refund denial professional status exemption organizational dependency rimborso dell'assicurazione malattie rimborso dell'intervento di cataratta prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997
per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21906 del 2020
Cass. n. 21906 del 2020; Cass.16 febbraio 2017, n.
Cass. n. 9811 del 2019
21906 del 2020; Cass. n. 9811 del 2019; Cass.
Cass. n. 9786 del 2018
Cass. n. 15746 del 2010
Cass. VI-5 n. 11140/2021
Cass. VI-5 n. 11140/2021); che, in particolare, per quanto attiene il primo motivo, in tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16405-2021 proposto da: FRANCHINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO, GIANLUCA BOCCALATTE; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE 11210661002; - intimata avverso la sentenza n. 2995/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia ove ha riformato la pronuncia della CTP di Milano di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in ordine al rimborso IRAP come professionista estraneo all'associazione professionale per cui lavora; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte pubblica ha spiegato tempestive difese; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l'autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè Ernst & Yung di cui è stato consulente nel periodo di accertamento; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 2 d.lgs. Ric. 2021 n. 16405 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- n. 446/1997 sotto ulteriore profilo per aver la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sulla base di un mero elemento indiziario; che questa Corte è intervenuta anche di recente su analoga questione (cfr. Cass. VI-5 n. 11140/2021); che, in particolare, per quanto attiene il primo motivo, in tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass. n. 21906 del 2020; Cass. n. 9811 del 2019; Cass. n. 9786 del 2018); per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all'imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità:

Cass. n. 21906 del 2020; Cass.16 febbraio 2017, n. 4080; Cass. 9 aprile 2019, n. 9811); in tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (fattispecie relativa ad un socio della società di revisione Ernst & Young, presso la quale svolgeva la propria Ric. 2021 n. 16405 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- attività: Cass. n. 15746 del 2010); considerato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di una autonoma organizzazione dalla circostanza che il contribuente era socio della Ernst & Young s.p.a. e si avvaleva della struttura di quest'ultima, prescindendo da un'analisi circa una sua propria attività di organizzazione; che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano, cui demanda altresì la regolazione delle spese de