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Ordinanza — n. 19394/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling 60-day defense term unnecessary for harmonized taxes if documents are delivered.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the 60-day defense period. The Commission had required this waiting time for harmonized taxes even when the taxpayer voluntarily delivered documents to the office. The court ruled that such a procedural delay is not mandatory when the taxpayer initiates the exchange of documents, provided they are not pretextual.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000; In tax proceedings for harmonized taxes, the administrative authority is not bound to wait for a specific defense term if the taxpayer voluntarily submits documents, unless the lack of hearing is pretextual and violates good faith.

Parole chiave

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harmonized taxes defense term voluntary document delivery administrative hearing good faith principle tax audit procedure Cassazione ordinanza crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000
per violazione dell'art. 12, comma 7, 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 18103/2018
Cass. VI-5, n. 18103/2018; n.
Cass. VI-5, n. 27732/2018
Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823
27732/2018); che, altresì va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art.
Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875
Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030
Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799
10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071
20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29167-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RASCHELLA RAFFAELE; - intimato - avverso la sentenza n. 566/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria di riforma della pronuncia della CTP di Cosenza ove erano state rigettate le ragioni della parte contribuente; che il contribuente Raschella è rimasto intimato; che il ricorso è affidato ad unico motivo; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, per aver la CTR ritenuto che l'attività istruttoria svolta "a tavolino" richieda il termine a difesa di 60 giorni dalla data di chiusura delle operazioni, segnatamente per i tributi armonizzati, a prescindere dalla prova di resistenza; che in tema di accertamento tributario, non sussiste l'obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni - e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, prima di emanare l'avviso di accertamento - qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell'Amministrazione, perché la fase che giustifica l'instaurazione del contraddittorio presuppone l'accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività (cfr.

Cass. VI-5, n. 18103/2018; n. 27732/2018); che, altresì va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della 1. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei Ric. 2020 n. 29167 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875;

Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943); che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. DENATATO iN CANCELLERIA NO, Così deciso in