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Ordinanza Interlocutoria — n. 19325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural error regarding notification of the bank.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and remitted the case for further proceedings. The lower court had incorrectly declared the appeal inadmissible because a copy of the notification sent via PEC lacked a conformity certificate. The Court found this error because the appellants had also served the bank with the original document via postal mail, which does not require such an attestation. Consequently, the procedural defect was not established, and the appeal was not rejected.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; L. 53/1994, art. 9: A cassation appeal is not inadmissible if the appellant has validly notified the opposing party via postal mail of the original document, as this method does not require a conformity certificate, even if a separate PEC notification lacking such certificate exists.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification by postal mail PEC notification requirements conformity certificate procedural error correction validità della notifica postale notificazione elettronica notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo che, per mero errore di fatto, il Collegio giudicante, nel dichiarare improcedibile il ricorso in cassazione per mancanza dell’attestazione ex art, 9 L.
L. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
4 c.p.c., consistente nell’aver affermato che era in atti un’unica notifica del ricorso effettuata nei confronti di Unicredit a mezzo pec, senza considerare il deposito di una seconda notifica, per la quale non era necessaria l’attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1- ter, L.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8346/2021 R.G., proposto da MONTELEONE LUCIO GIULIO, rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. Giovanni Giacobbe, con domicilio eletto in Roma, alla Via Lungotevere dei Mellini. -RICORRENTE- contro MONTELEONE MARISA VITTORIA, FAIETA MONTELEONE MARCO, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Valerio Miranda e dall’avv. Luca Miranda, con domicilio in Foggia, alla Viale G. Di Vittorio n. 115. -CONTRORICORRENTI- e MONTELEONE ADRIANO FULVIO E UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3674/2021, depositata in data 12.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con atto di citazione notificato il 17.7.1989, Adriano e Marisa Monteleone convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il fratello Lucio Giulio, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sia paterna che materna. Con sentenza non definitiva N. 848/2005, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia ammise l'intervento della Banca Unicredit, creditrice degli attori, e dichiarò aperta la successione legittima di Alfredo Monteleone e quella testamentaria di Ester Disegnatore. Con successiva sentenza non definitiva N.951/2008, accertò la non comoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario di Alfredo Monteleone, disponendo lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto.

La Corte d'Appello, con sentenza N.1155/2011, confermò la pronuncia relativamente allo scioglimento della comunione, ma rimise la causa al Tribunale a seguito della richiesta di attribuzione di un immobile in San Severo da parte di Marisa Monteleone e Marco Faieta, intervenuto quale successore di Adriano Monteleone. Infine, il Tribunale di Foggia, con sentenza definitiva N.72/2012, assegnò detto immobile a Marisa Monteleone e Marco Faieta, determinando un conguaglio in favore di Lucio Monteleone pari ad € 270.000,00. Proposto appello da Lucio Giulio Monteleone, resistito da Marisa Monteleone e Marco Faieta, nella contumacia dell'UNICREDIT, la Corte di Bari, con sentenza del 18.1.2016, rigettò l'impugnazione e regolò le spese di lite.

La sentenza fu impugnata in cassazione da Lucio Giulio Monteleone con ricorso affidato a nove motivi; resistettero con controricorso Marisa Monteleone e Marco Faieta, mentre Adriano Monteleone e l'Unicredit non svolsero attività difensiva. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 All’esito questa Corte, con sentenza n. 3674/2021, dichiarò improcedibile il ricorso per mancanza dell’attestazione di conformità della notifica a mezzo Pec dell’impugnazione indirizzata all’Unicredit.

Per la revocazione di questa sentenza Lucio Giulio Monteleone propone ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Marisa Monteleone e Marco Faieta resistono con controricorso, mentre Adriano Monteleone e l'Unicredit s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo che, per mero errore di fatto, il Collegio giudicante, nel dichiarare improcedibile il ricorso in cassazione per mancanza dell’attestazione ex art, 9 L. 53/1994, non si sarebbe avveduto che l’atto era stato notificato, nel termine concesso nell’ordinanza interlocutoria, all’Unicredit e a Monteleone Adriano sia tramite pec, che in originale cartaceo a mezzo posta e che, anche nella relata di notifica tramite pec, era presente la firma analogica dell’avv.

Lucio Monteleone. Il motivo non è inammissibile. Con la sentenza impugnata il Collegio di legittimità ha posto in evidenza come il ricorso per cassazione e la procura fossero stati notificati a Monteleone Adriano Fulvio, contumace nel giudizio d'appello, a mezzo posta, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria del 18.11.2019. La pronuncia ha poi precisato che “il ricorrente aveva notificato via PEC " copia conforme dell'antescritto ricorso in cassazione ...., copia conforme della relativa procura alle liti del 26.2.2016 e della relata di notifica a Monteleone Maria Vittoria, presso i procuratori costituiti Avv.

Stefano Valerio Miranda e Avv. Marco Caputi, a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Monteleone Marisa Vittoria, presso il procuratore costituito Luca Miranda, e all'UNICREDIT s.p.a.”.

L’atto notificato all’istituto di credito – secondo il Collegio di legittimità - non era l’originale, ma una copia su supporto cartaceo successivamente trasformata in copia digitale e notificata tramite PEC ai sensi della L. 53/94”. La declaratoria di improcedibilità è stata conseguenza della mancanza dell’attestazione di conformità all’originale del ricorso notificato via PEC all’Unicredit, che è rimasta intimata, senza però rilevare che, come emerge dagli atti processuali, i ricorrenti avevano proceduto ad una doppia notifica nei confronti della banca, l’una a mezzo pec, priva di attestazione, e l’altra in originale cartaceo notificato a mezzo posta, con deposito delle notifiche in cancelleria.

Rispetto a quest’ultima notifica, idonea a costituire validamente il rapporto processuale (ed effettuata in data 26.11.2019, nel termine fissato dall’ordinanza interlocutoria del 18.11.2019), non occorreva alcuna attestazione di conformità, trattandosi, come detto, di notifica a mezzo posta dell’originale cartaceo del ricorso in cassazione. Sussiste l’errore di percezione ex art. 395, n. 4 c.p.c., consistente nell’aver affermato che era in atti un’unica notifica del ricorso effettuata nei confronti di Unicredit a mezzo pec, senza considerare il deposito di una seconda notifica, per la quale non era necessaria l’attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1- ter, L. n. 53 del 1994.

L’unico motivo di ricorso non appare, quindi, inammissibile e la causa va rimessa alla pubblica udienza per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 dichiara non inammissibile il ricorso per revocazione e rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2021. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a