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Ordinanza Interlocutoria — n. 19322/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tardiness grounds, remanding for public hearing due to lack of decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19322/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the inadmissibility of the appeal based on alleged tardiness. The appellant argued the first-instance judgment was late, while the lower court found the appellant had admitted notification and attributed delays to procedural errors in filing. The Supreme Court declined to rule on the merits because the record lacked decisive evidence to confirm the alleged delay.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a cassation appeal relies on a ground alleging procedural error but the lower court's reasoning is fully supported by the record and no decisive evidence exists to contradict it, the court may dismiss the inadmissibility objection and remand the case for public hearing.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness of judgment notification validity interlocutory order remand for hearing procedural error decisive evidence revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15873-2021 proposto da: CAVALLO ILARIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ALBANESE; - ricorrente - contro PREFETTURA UFFIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 868/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 15873/2021 Numero sezionale 5736/2022 Numero di raccolta generale 19322/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 RILEVATO CHE:

1. Ilario Cavallo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza del locale giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.

2. La Prefettura di Reggio Calabria è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si fonda su un motivo con il quale si deduce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto tardivo l’appello considerando notificata la sentenza di primo grado che invece la Prefettura aveva solo comunicato al ricorrente per ottenere il pagamento della sanzione. Il motivo è manifestamente inammissibile o infondato in quanto nella sentenza si legge che la parte stessa nell’appello aveva evidenziato che la sentenza era stata notificata e la tardività era dovuta solo all’errore circa le modalità di proposizione dell’appello avvenuta con citazione anziché con ricorso.

La motivazione del Tribunale circa la validità della notifica della sentenza è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte». Ric. 2021 n. 15873 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 15873/2021 Numero sezionale 5736/2022 Numero di raccolta generale 19322/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 2.

Il Collegio, ritenuto che nella specie non sussiste l’evidenza decisoria, rinvia alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rinvia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 15873 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A