Cassation remands case to clarify if court clerk sent full appeal order text via PEC to determine short appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the lower court to verify whether the trial court clerk transmitted the full text of the appeal order via electronic mail (PEC) to the opposing party. The appellants argued that such transmission existed, which would trigger a short appeal period, while the appellee contended the appeal was timely filed under the standard six-month rule. The Supreme Court decided to suspend proceedings to resolve this factual ambiguity regarding the existence of the PEC communication before ruling on the admissibility of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702bis c.p.c.; Art. 702quater c.p.c.: The Court of Cassation must remand a case to the lower court when there is an objective doubt regarding whether the full text of a decision was communicated via PEC, as this fact is decisive for determining the applicability of the short appeal period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29700-2020 proposto da: PISANU GIOVANNI , NIEDDU GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell'avvocato MARCO NICOLOSI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DESSANTI, con procura speciale in atti ; - ricorrenti - -contro- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TORLONIA 33, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ASTORRI, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente- avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI , depositata il 14/02/2020;
F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ordinanza ex art. 702bis, c.p.c., emessa il 6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ricorso proposto da Giovanni Pisano e Giuseppina Nieddu, condannò Poste Italiane al pagamento in loro favore della somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione a cinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento della suddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retro dei buoni, che aveva versato la minor somma di euro 20.763,51. Poste Italiane s.p.a. propose appello che fu accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la domanda introduttiva del giudizio, osservando che: era infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in quanto essa, notificata il 4.6.18, risultava proposta tempestivamente entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza della notificazione dell’ordinanza impugnata; al riguardo, la comunicazione pec della cancelleria del deposito dell’ordinanza, effettuata il 13.12.17, non riguardante il contenuto integrale del provvedimento, non era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 702quater cpc, Pisano e Nieddu ricorrono in cassazione con unico motivo illustrato con memoria.
Poste Italiane spa resiste con controricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 133, c.2, c.p.c., 45 d.l. n. 90/14, 16, c.2, dm n. 44/11, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per decorso del termine breve d’impugnazione in difetto Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della notificazione dell’ordinanza impugnata; in particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’attestazione della cancelleria del 7.12.17, come desumibile dai registri di cancelleria era idonea a provare la ricezione della comunicazione telematica e il relativo contenuto e che, inoltre, non abbia esaminato il fascicolo telematico d’ufficio- il cui contenuto è trascritto- trasmesso dalla cancelleria dal quale si sarebbe potuto riscontrare in allegato il testo integrale dell’ordinanza Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere sul ruolo al fine di acquisire informazioni dalla cancelleria del Tribunale di Sassari sul contenuto del fascicolo d’ufficio in ordine all’eventuale comunicazione del testo integrale dell’ordinanza emessa a norma dell’art. 702bis, c.p.c.
Al riguardo, va osservato che il giudice di secondo grado ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione della suddetta ordinanza sollevata dalla parte appellata rilevando che: l’atto d’appello, notificato il 4.6.18, era stato proposto nell’osservanza del termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza di notificazione dell’ordinanza emessa il 6.12.17; la comunicazione via p.e.c. da parte della cancelleria, effettuata il 13.12.17, dal deposito del provvedimento decisorio non era idonea a fare decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 702quater c.p.c., in quanto non risultava che tale comunicazione avesse avuto per oggetto il contenuto integrale del provvedimento.
Di contro, i ricorrenti assumono che la cancelleria avrebbe comunicato il testo integrale dell’ordinanza impugnata, ne trascrivono l’attestazione relativa ai dati desunti dai registri di cancelleria secondo il cui tenore al messaggio con p.e.c. “risultavano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a data evento 06.12.2017: accoglimento totale, descrizione totalmente accolto”. Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Ora, alla luce di quanto trascritto nel ricorso emerge un oggettivo dubbio circa la comunicazione da parte della cancelleria del Tribunale del testo integrale dell’ordinanza emessa ex art. 702bis c.p.c., che rende opportuno acquisire le relative informazioni sul contenuto del fascicolo d’ufficio.
Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo in ordine a tale adempimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che siano acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il 6.12.2017 dal Tribunale, a norma dell’art. 702bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da Poste Italiane s.p.a. il 13.1.2017. Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. Il Presidente Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o