Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinct with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower courts had ruled on liability and damages for a workplace fatality, the appellant voluntarily relinquished the right to appeal. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits of the insurance company's defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.: A cassation appeal declared extinct upon withdrawal terminates the proceedings without constituting a rejection or inadmissibility, thereby exempting the appellant from further uniform contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13283-2020 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro S.I.E — SOCIETÀ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e ENZO BENUCCI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONTE ROSSO N 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VITALE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIAMPAOLO CATALANO e DAVID FABBRI; - controricorrenti - nonché contro AGNESE ANDOLFI, GIOVANNI ROSA e LUCIANO, in proprio e quali eredi di PAOLO ROSA; - intimati - avverso la sentenza n. 124/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che Agnese Andolfi, Giovanni Rosa e Luciano Rosa, in proprio e in qualità di eredi del defunto Paolo Rosa, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, la S.I.E. s.r.l. ed Enzo Benucci, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza della morte di Paolo Rosa, rispettivamente marito e padre degli attori, dipendente della S.I.E. s.r.1., avvenuta a causa di un incidente sul lavoro; che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della società di assicurazioni Unipolsai, la quale rimase contumace; che il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite, sul rilievo che la somma riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale fosse sufficiente al risarcimento dell'intero danno; che la sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti in via principale e dai convenuti in via incidentale (in ordine alle spese di lite) e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 gennaio 2020, ha accolto l'appello principale, ha respinto gli appelli incidentali e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha determinato ex novo il danno da riconoscere agli eredi, nella misura di euro 214.890 in favore Ric. 2020 n. 13283 sez.
M3 - ud. 04-05-2022 -2- della vedova e di euro 180.848 in favore di ciascuno dei figli, con il carico delle spese di lite; che la Corte d'appello ha anche condannato l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la società S.I.E. ed Enzo Benucci oltre i limiti del massimale, poiché il comportamento tenuto dalla società assicuratrice doveva essere qualificato in termini di mala genio; che contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze propone ricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo; che resistono la S.I.E. s.r.l. ed Enzo Benucci con un unico controricorso; che Agnese Andolfi, Giovanni Rosa e Luciano Rosa non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
Considerato che la società ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 27 aprile 2022; che i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle spese; che, a seguito di ciò, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002., n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.
Ric. 2020 n. 13283 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3-
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 4 maggio 2022. Il Presidente Ci DEP