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Ordinanza — n. 19263/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on expense compensation, rejecting 'equity' as a valid ground under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19263/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal regarding the compensation of legal costs, overturning the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court erred by compensating expenses based solely on 'equity' rather than the statutory requirement of 'serious and exceptional reasons.' The court ruled that 'equity' is too generic and lacks the specific factual basis required by law, thus mandating a new decision on the costs.

Regesto Legislator

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Art. 92 comma 2 c.p.c.; The compensation of legal expenses is strictly limited to reciprocal loss or 'serious and exceptional reasons,' excluding the abstract concept of equity as a standalone justification.

Parole chiave

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compensation of expenses serious exceptional reasons equity as ground Italian Civil Procedure cost allocation rules impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
A riguardo questa Corte ha chiarito che 'L'art. 92, secondo comma, cod.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co.
Art. 380-bis c.p.c.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Legge 28 dicembre 2005, n. 263
2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione.
Legge 69 del 2009
art. 445 bis c.p
Rilevava la Corte che, trattandosi di sentenza espressa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non poteva, neppure quella in esito a revocazione, essere appellata.
art. 380-bis c.p
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 21521/2010
05-04-2022 -2- esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati " (Cass.n. 21521/2010).
Cass.n. 21157/19
69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" ( Cass.n. 21157/19).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31837-2019 proposto da: CICALA MIRKO TIZIANO ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORENTINO DE LEO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 264/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Inps nei confronti di Cicala Mirko Tiziano Andrea, avverso la sentenza che aveva disposto revocazione di altra sentenza. Rilevava la Corte che, trattandosi di sentenza espressa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non poteva, neppure quella in esito a revocazione, essere appellata. La corte aveva poi compensato le spese per "ragioni di equità" Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l'assistito Cicala Mirko Tiziano Andrea proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1)Con unico motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92 comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c. p.c. Il ricorrente ha rilevato l'errata statuizione sulla compensazione delle spese in quanto la ragione dell'equità, posta a fondamento della decisione compensativa, risulta estranea alle ipotesi che consentono la compensazione.

A riguardo questa Corte ha chiarito che 'L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale Ric. 2019 n. 31837 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati " (Cass.n. 21521/2010).

Ha poi anche precisato che "Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso" ( Cass.n. 21157/19). I principi richiamati evidenziano la necessità di individuazione delle concrete motivazioni determinative della compensazione che devono, comunque, far riferimento al concetto di "gravi ed eccezionali ragioni".

Si tratta, come chiarito, di nozione elastica che necessita di fattori integrativi di concreta individuazione e che, pertanto, non possono a loro volta essere costituiti dal concetto di equità, essendo quest'ultimo un parametro generico, privo di specificazione. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa compensazione, che deciderà sulla base dei principi enunciati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi' deciso in Roma in data 5 aprile 2022 . il Presidente estesore DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, I 5 C. 1 U 20n IL CANCELLIER