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Ordinanza — n. 19254/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming false application of law to re-evaluate factual findings on employment status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19254/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected an appeal by SIDI Piccolo SRL against a lower court ruling that awarded Antonietta Scotti unpaid wages for a full-time, indefinite-term employment relationship. The appellant argued the appellate court incorrectly applied procedural laws regarding the evaluation of evidence and omitted a decisive fact. The court held that the lower court's factual assessment of the employment terms was within its exclusive domain and not subject to review for legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.; Art. 116 cod. proc. civ.: A cassation appeal based on the false application of law is inadmissible if it merely seeks to re-evaluate the material evidence or facts without a genuine legal error, as factual assessments remain within the sole jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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false application of law omission of decisive fact factual assessment review employment status determination cassation inadmissibility lavoratori a tempo parziale retribuzione del lavoratore dipendente indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;con il secondo motivo si allega la violazione dell'art.
Art. 416 cod. proc. civ.
civ.;con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 416 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.
Art. 116 cod. proc. civ.
civ., in combinato disposto con l'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; le censure prospettate, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento; giova evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 1 —bis dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
27000; Cass. 19.6.2014 n.
art. 416 cod. proc. civ
civ.;con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 416 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.
art. 116 cod. proc. civ
civ., in combinato disposto con l'art. 116 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
23940 del 2017); nessuna violazione si ravvisa, nella specie, del disposto di cui all'art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 23940 del 2017); nessuna violazione si ravvisa, nella specie, del disposto di cui all'art.
Cass. 27.12.2016 n. 27000
Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.
Cass. 19.6.2014 n. 13960
SU n. 14476 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8238-2021 proposto da: SIDI PICCOLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI, 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONGIULIO AGOSTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE G MBARDELLA; - ricorrenti - Contro SCOTTI ANTON1ETTi, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la isfie CANCELLERLA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CASCELLA; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCC)NE. RILEVATO che Con sentenza del 3 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la decisione emessa dal locale Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda proposta da Antonietta Scotti, aveva condannato la SLDI. Piccolo s.r.l. al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma di curo 21,223,18 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima, preavviso e TFR; in particolare, la Corte ha ritenuto di condividere /iter argomentativo del primo giudice quanto all'espletamento di attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato all'esito della scadenza del rapporto a termine, escludendo, quindi., che potesse ipotizzarsi un rapporto di lavoro part time; per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria la SI.DI Piccolo s.r.1., affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso assistito da memoria, Antonietta Scotti;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 416 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; le censure prospettate, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento; giova evidenziare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017); nessuna violazione si ravvisa, nella specie, del disposto di cui all'art. 132 cod. proc. civ. atteso che la Corte, con valutazione congrua e sottratta al sindacato di legittimità ha ritenuto essere correttamente ravvisabili gli elementi tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, non solo alla luce delle stesse dichiarazioni rese dalla parte datrice, la quale aveva affermato svolgersi il rapporto di lavoro al mattino o al pomeriggio in contrasto con quanto previsto dal contratto part time stipulato, ma anche in considerazione degli altri elementi probatori acquisiti; tale valutazione, non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va sottolineato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960) e tali ipotesi non ricorrono, come si vedrà, nel caso di specie; nel caso di specie, la parte, pur veicolando le proprie censure mediante il profilo della violazione di legge, mira, in realtà, ad una rivisitazione in fatto della vicenda, nonostante la motivazione della Corte in ordine alla sussistenza degli estremi del rapporto di lavoro a tempo pieno anziché part time; deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex arti. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sussiskono i presupposti processuali per il vérsamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto •per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022