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Ordinanza — n. 19233/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ruling that the lawyer's value declaration for court fees does not determine the case value for fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal against a lower court order rejecting a lawyer's claim for additional fees. The lower court had reduced the fee based on the case's declared value of €20,000, while the lawyer argued for a higher fee based on different billing documents. The Court held that the lawyer's declaration used solely to calculate court fees is legally distinct from the 'demand' that determines the case value for fee purposes, thus overturning the lower court's valuation.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.c.; Art. 2233 c.c.: The declaration of value made by a lawyer for the calculation of the unified court contribution is legally inapplicable to determine the value of the demand for the purpose of calculating professional fees.

Parole chiave

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professional fees court value determination lawyer declaration unified court contribution civil procedure code fee calculation parameters case value vs demand compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2233 c.c., in relazione al d.m.
d.m. n. 55 del 2014
2233 c.c., in relazione al d.m. n. 55 del 2014, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di attribuire alla controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle sul rilievo che tutti i relativi giudizi avevano un valore dichiarato pari ad C.
art. 702 bis c.p
Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv.
art. 2233 c.c
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2233 c.c., in relazione al d.m.
art. 10 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15714 del 2007
Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda (Cass. n. 15714 del 2007; Cass.
Cass. n. 4994 del 2008
15714 del 2007; Cass. n. 4994 del 2008; Cass.
Cass. n. 6765 del 2012
4994 del 2008; Cass. n. 6765 del 2012 in motiv.).
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Testo completo

nte /9 E 33 ORDINANZA sul ricorso 22662-2021 proposto da: ALLENA GIOVANNI PAOLO, in proprio; - ricorrente - contro LAMPIS MARIO; - intimato - avverso l'ORDINANZA N. 217/2021 DEL TRIBUNALE DI NUORO, depositata il 22/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. Giovanni Paolo Allena aveva chiesto la condanna di Mario Lampis al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti dello stesso per le prestazioni professionali da lui rese con la proposizione di due ricorsi per cassazione e di un controricorso. 1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che alla luce della documentazione prodotta e della mancanza di contestazioni era risultato che l'istante aveva effettivamente rappresentato e difeso il resistente nei tre procedimenti indicati, ha ritenuto che: - le prestazioni professionali rese dal ricorrente, "secondo ciò che risulta dai documenti prodotti", si erano esaurite nella predisposizione degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, "tutti di valore dichiarato di C 20.000,00"; - il compenso professionale dovuto al difensore, "considerato che l'attività difensiva si è estrinsecata nello studio della controversia e nella fase introduttiva dei giudizi", doveva essere quantificato, sulla base dei parametri medi indicati dal d.m. 55 del 2014, nell'importo complessivo di C. 6.275,00, oltre accessori; - la maggior somma richiesta dal ricorrente è stata, per contro, determinata considerando un valore per ciascun singolo procedimento, quale risulta dalle parcelle allegate, che fanno riferimento ad un valore compreso tra C. 52.001 ed C. 260.000, che non trova alcun riscontro ma risulta anzi smentito dai documenti prodotti in giudizio. 1.3.

L'avv. Giovanni Paolo Allena, con ricorso notificato il 3/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.4. Mario Lampis è rimasto intimato. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2233 c.c., in relazione al d.m. n. 55 del 2014, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di attribuire alla controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle sul rilievo che tutti i relativi giudizi avevano un valore dichiarato pari ad C. 20.000,00, senza, tuttavia, considerare che la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato è del tutto Ric. 2021 n. 22662 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda, che va, per contro, individuato alla luce delle norme del codice di procedura civile. 2.2.

Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda (Cass. n. 15714 del 2007; Cass. n. 4994 del 2008; Cass. n. 6765 del 2012 in motiv.). La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda" nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti".

3. Gli altri motivi sono assorbiti.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nuoro che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione a motivo accolto, l'ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nuoro che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente [tic. 2021 n. 22662 - Sez. 26 - CC d ar Mario Bertu /