Cassation court dismisses heirs' appeal against bank's acceptance of inheritance due to lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of Adriano Mulè Cascio filed a cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's decision accepting their status as legal heirs and ordering the transcription of the acceptance. The bank argued that the lower court correctly applied civil code provisions requiring a specific court declaration for transcription, regardless of the heirs' possession of assets. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the heirs failed to demonstrate any violation of procedural rules or erroneous application of substantive law regarding the inheritance acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, 481, 485 c.c.; Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.: The court dismisses a cassation appeal when the appellants fail to prove a violation of procedural rules or an erroneous application of substantive law concerning the transcription of inheritance acceptance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 20249 - 2021 R.G. proposto da: VIRGADAMO PAOLA - c.f. VRGPLA59S55B2753 - MULE' CASCIO LUIGI - c.f. MLCLGU82B23G273F - MULE' CASCIO ANGELA - c.f. MLCNGL76B52G273B - MULE' CASCIO ROSALA - c.f. MLCRSL85A67G273R - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, al corso Camillo Finocchiaro Aprile, n. 10, presso lo studio dell'avvocato Antonino Tramuta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTI contro CHE BANCA! s.p.a. - p.i.v.a. 10536040966/c.f. 10359360152 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso dall'avvocato Dante De Benedetti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val Sillaro, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Achille Reali.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 814 - 19.2/20.5.2021 della Corte d'Appello di Palermo, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato in data 13.4.2016 "Che Banca!" s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Sciacca Paola Virgadamo, Luigi Mulè Cascio, Angela Mulè Cascio e Rosalia Mulè Cascio. Chiedeva accertarsi e dichiararsi ex artt. 476 e 485 cod. civ. la qualità dei convenuti di eredi di Adriano Mulè Cascio, deceduto in data 25.3.2012, in quanto moglie, la prima, e figli, gli altri, del de cuius.
2. Resistevano Paola Virgadamo, Luigi, Angela e Rosalia Mulè Cascio.
3. Con sentenza n. 355/2017 il tribunale rigettava la domanda.
4. Proponeva appello "Che Banca!" s.p.a. Resistevano Paola Virgadamo, Luigi, Angela e Rosalia Mulè Cascio.
5. Con sentenza n. 814 dei 19.2/20.5.2021 la Corte d'Appello di Palermo accoglieva il gravame, dichiarava l'intervenuta accettazione da parte degli appellati, come tali eredi legittimi, dell'eredità di Adriano Mulè Cascio, faceva ordine al competente conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della sentenza, compensava integralmente le spese del doppio grado.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Paola Virgadamo, Luigi Mulè Cascio, Angela Mulè Cascio e Rosalia Mulè Cascio; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. "Che Banca!" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
8. I ricorrenti hanno depositato memoria.
9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 476, 481 e 485 cod. civ., la nullità della sentenza per l'apparenza e l'illogicità della motivazione e per il travisamento dei fatti. Deducono che non solo hanno interrottamente posseduto i beni ereditari, ma hanno tempestivamente presentato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca denunzia di successione regolarmente registrata e trascritta. Deducono quindi che "Che Banca!" non aveva alcun interesse ad agire, viepiù in ragione della polizza "Cardif" correlata al mutuo fondiario ed idonea a garantire la banca mutuante in ipotesi di decesso dei mutuatari.
10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, la violazione delle regole del giusto processo ed il travisamento dei fatti. Deducono che la corte d'appello non ha esaminato i fatti di causa, ossia il contratto di mutuo nonché la circostanza per cui erano nel possesso dei beni ereditari e la circostanza per cui hanno accettato l'eredità relitta alla stregua della denunzia di successione regolarmente registrata e trascritta.
11. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, la violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento. Deducono le medesime circostanze addotte con il primo ed il secondo motivo.
12. Con il quarto motivo (pagg. 10 - 12) i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 481 e 485 cod. civ. Deducono che l'impugnata sentenza è nulla per la carenza di istruttoria, per l'apparenza della motivazione e per il travisamento dei fatti di causa. Deducono che ingiustificatamente la corte distrettuale ha compensato le spese del "doppio grado". Deducono che ha errato la corte territoriale ad opinare per la nullità della notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria del Tribunale di Sciacca e conseguentemente per la tempestività dell'avverso appello.
13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che i ricorrenti, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, hanno provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere.
14. I motivi di ricorso - da disaminare contestualmente perché sostanzialmente veicolano le stesse censure e comunque perché significativamente connessi - sono dunque privi di fondamento e da respingere.
15. Una preliminare puntualizzazione si impone. Questa Corte spiega che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).16. Su tale scorta non si configurano né gli "errores in iudicando" né gli "errores in procedendo" né il presunto "omesso esame circa fatto decisivo" né qualsivoglia forma di anomalia motivazionale, vizi, tutti, in verità in maniera piuttosto disarticolata, denunciati con gli esperiti motivi di ricorso.
17. Più esattamente si rimarca quanto segue.
18. Innanzitutto, alla luce dell'insegnamento surriferito, a nulla rileva che i ricorrenti adducano che hanno accettato l'eredità del de cuius, Adriano Mulè Cascio, rispettivo coniuge e genitore, in dipendenza della presentazione e della trascrizione della denunzia di successione (cfr. altresì memoria, pag. 1).
19. Inoltre, la Corte di Palermo ha dato intellegibilmente, compiutamente ed ineccepibilmente conto delle ragioni a sostegno dell'impugnato dictum. Per un verso, ha esplicitato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la banca appellante aveva senz'altro interesse ad esercitare l'esperita azione, onde assicurare, in assenza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità di Adriano Mulé Cascio, nell'ambito della preannunciata espropriazione immobiliare in danno dei convenuti, quali chiamati all'eredità del de cuius, la continuità delle trascrizioni ai fini della ritualità della vendita coattiva dell'immobile, in Burgio, alla via Leone, n. 1, oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo fondiario accordato al de cuius ed al coniuge, Paola Virgadamo (e quindi in vista della necessità di assicurare continuità alle trascrizioni ai fini della rituale trascrizione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. dv. nell'ambito della preannunciata procedura esecutiva immobiliare).
Per altro verso, la Corte di Palermo ha ulteriormente esplicitato che siffatta necessità si prospetta pur nell'evenienza, ex art. 485 cod. civ., in cui il chiamato all'eredità sia nel possesso dei beni ereditari e non abbia ottemperato alla .,t \ redazione dell'inventario ("anche quando l'acquisto della qualità di erede sia avvenuta ope legis ai sensi dell'art. 485 c.c. (...), il creditore che voglia ottenere la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, dovrà preventivamente munirsi di una sentenza di accertamento dell'acquisto della qualità di erede in capo al debitore": così sentenza d'appello, pag. 3).
20. In questo quadro, a nulla rileva che i ricorrenti in qualità di chiamati all'eredità di Adriano Mulè Cascio siano ininterrottamente rimasti nel possesso dei beni ereditari (cfr. altresì memoria, pag. 1); a nulla rileva che al mutuo fondiario fosse correlata la polizza "Cardif", all'uopo stipulata ed idonea a garantire la banca mutuante in ipotesi di decesso dei mutuatari (cfr. altresì memoria, pagg. 1 - 2).
21. In questo quadro, ancora, del tutto ingiustificate sono le censure di motivazione "apparente" (pag. 7), di travisamento dei fatti, di omesso esame circa fatto decisivo e di carente istruttoria.
22. Ovviamente i ricorrenti, in dipendenza dell'ineccepibile accoglimento dell'appello e della domanda esperita da "Che Banca!" in primo grado, non hanno nessun motivo, nessuna ragione per dolersi della disposta integrale compensazione delle spese del "doppio grado", compensazione, evidentemente, risoltasi a loro vantaggio.
23. Da ultimo, in relazione alla censura finale veicolata dal quarto motivo di ricorso, concernente la notifica della sentenza di primo grado, sono appieno da condividere e da ribadire i rilievi tutti della Corte di Palermo (cfr. sentenza d'appello, pag.
2) correlati agli effetti dell'introduzione del domicilio digitale (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14140; Cass. sez. un. 20.6.2012, n. 10143).
24. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.
25. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente, "Che Banca!" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sotto