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Ordinanza — n. 19221/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares jurisdiction regulation inadmissible against summary execution order as non-decisive act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19221/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the jurisdiction regulation filed by the Municipality of Sperlonga inadmissible. The Municipality challenged an execution judge's order closing the summary phase of an opposition to execution, arguing it implicitly decided on territorial jurisdiction. The court ruled that such an order is merely an administrative act directing the process and does not constitute a decision on jurisdiction, which must be verified only in the full trial phase. Consequently, the regulation was rejected, and the Municipality was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 617 e segg. cod. proc. civ.; The order closing the summary phase of an execution opposition is an administrative act directing the process and does not assume the value of a decision on jurisdiction, which can only be verified in the full trial phase.

Parole chiave

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regolamento di competenza fase sommaria esecuzione opposizione esecuzione atto ordinatorio giudice dell'esecuzione inammissibilità regolamento competenza territoriale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 617 e segg. cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12378 del 24/06/2020
Il regolamento di competenza è inammissibile, per essere stato proposto avverso ordinanza di chiusura della fase sommaria in opposizione all'esecuzione, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12378 del 24/06/2020 Rv.
Cass. n. 9511 del 21 aprile 2010
Cass. n. 15629 del 30 giugno 2010
9511 del 21 aprile 2010, Cass. n. 15629 del 30 giugno 2010, Cass.
Cass. n. 15629 del 10 ottobre 2016
15629 del 30 giugno 2010, Cass. n. 15629 del 10 ottobre 2016 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 15629 del 17 ottobre 2019
15629 del 10 ottobre 2016 e, da ultimo, Cass. n. 15629 del 17 ottobre 2019).» Il regolamento di competenza richiesto dal Comune di Sperlonga deve, pertanto, essere dichiarato inammisisbile.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 31128-2021 proposto da: COMUNE di SPERLONGA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO DE SIMONE e CHIARA DE SIMONE; - ricorrente - contro MESSORE SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via P. TOGLIATTI n. 1663, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PAPA, rappresentato e difeso in proprio; - resistente — nonché contro CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI degli AURUNCI in Liquidazione;

COMUNE di CEPRANO; - intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 08/11/2021; Ric. 2021 n. 31128 sez. M3 - ad. 11-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza; osserva quanto segue. Il Comune di Sperlonga, terzo pignorato, impugna con istanza di regolamento di competenza un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cassino, resa in fase di sospensione dell'esecuzione, con la quale è stata, peraltro, rigettata l'istanza di sospensione dell'espropriazione presso terzi.

L'avvocato Messore, difeso in proprio, ha depositato scritti difensivi. Il Consorzio degli Acquedotti riuniti degli Aurunci e il Comune di Ceprano sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale conclude, per l'inammissibilità del regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento non decisorio, da opporre, se del caso, con l'apposito strumento di cui agli artt. 617 e segg. cod. proc. civ., e comunque non autonomamente impugnabile. La difesa del ricorrente ha depositato memoria nella quale chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per estinzione della procedura esecutiva.

Il regolamento di competenza è inammissibile, per essere stato proposto avverso ordinanza di chiusura della fase sommaria in opposizione all'esecuzione, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12378 del 24/06/2020 Rv. 658029 — 01), dal Ric. 2021 n. 31128 sez. M3 - ad. 11-05-2022 -3- Collegio condivisa e secondo la quale: «I/ provvedimento col quale i/ giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommai-1.a di un'op oskione esecutiva, rigetta l'istanfza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'ecce.ziom di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competelka, /a cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognkione piena„ onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è implIgnablie con i/ regolamento».

Nella motivazione della richiamata ordinanza si afferma, condivisibilmente che «La giurisprudemza di questa Suprema Corte è consolidata in tal senso, insegnando che fordinaika conclusiva della fase sommaria costituisce atto ordinatorio di direione del processo esecutivo e non provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognkione piena (cfr. Cass n. 9511 del 21 aprile 2010, Cass. n. 15629 del 30 giugno 2010, Cass. n. 15629 del 10 ottobre 2016 e, da ultimo, Cass. n. 15629 del 17 ottobre 2019).» Il regolamento di competenza richiesto dal Comune di Sperlonga deve, pertanto, essere dichiarato inammisisbile.

L'inammissibilità del regolamento di competenza non consente di valutare l'istanza di cessazione della materia del contendere, proposta dal Comune di Sperlonga con la memoria, per l'intervento di ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Le spese di lite di questa fase d'impugnazione seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore dell'avvocato Messore, unico ad avere svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 31128 sez.

M3 - ad. 11-05-2022 -4- contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q.M. Dichiara inammissibile il regolamento; condanna il Comune di C. Sperlonga al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presJ Tre