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Ordinanza — n. 19217/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling blank signature delegations valid if role is specified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19217/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that voided tax penalties due to a blank signature delegation. The authority argued that while the delegation lacked a specific name, it was valid because it identified the delegate by their professional role, which allows for internal bureaucratic decentralization without external relevance. The court agreed, rejecting the lower tribunal's strict requirement for a nominative reference and holding that identifying the delegate's position suffices for a valid signature delegation.

Regesto Legislator

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Art. 42 DPR 600/1973; Art. 17 comma 1 bis D.Lgs 165/2001: A delegation of signature, distinct from a delegation of functions, is valid if the delegate is identified by their professional role, as this constitutes mere internal bureaucratic decentralization without external legal effect.

Parole chiave

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tax penalty validity blank signature delegation delegation of functions delegation of signature procedural requirement tax authority appeal nominative reference crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 DPR 600/1973
E stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R.
Art. 17 comma 1 bis D.Lgs 165/2001
600 del 197:3 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2.Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
in bianco senza alcun riferimento nominativo del soggetto delegato; -la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 8814/2019
tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021).
Cass. nr. 23433/2019
Cass. nr. 18675/2020
Cass. nr. 28393/2021
Cass. sez. 5 n. 8331 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12559 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro PRO.FLS. s.r.1., in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5977/08/20, depositata in data 5 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti nei confronti di Rosaria Spataro (RG 4202/2016) e di PRO.FI.S s.r.I., in persona dell'amministratrice p.t. Rosaria Spataro (RG4199/2016) avverso rispettivamente le sentenze n. 3833/05/2015 e n. 3835/05/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con le quali erano stati accolti i ricorsi proposti da Spataro Rosaria e da PRO.FI.S s.r.l. avverso II medesimo provvedimento di irrogazione sanzioni n. TY5C0T600744„ per l'anno di imposta 2010; - la CTR- nel confermare le sentenze di primo grado - ha ritenuto illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni in questione per difetto di valida sottoscrizione stante la nullità della delega c.d. in bianco senza alcun riferimento nominativo del soggetto delegato; -la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE Preliminarmente è irrilevante la mancata notifica del ricorso per cassazione anche nei confronti di Rosaria Spataro- parte in grado di appello- in quanto, come si evince dal ricorso per cassazione, trattasi di impugnazione di provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso esclusivamente nei confronti della società PRO.FI.S. s.r.l.; al riguardo, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, sorge solo avuto riguardo al carattere inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sé il riferimento al litisconsorzio necessario processuale (con riferimento al grado di appello, v.

Cass. sez. 5, n. 8331 del 2020). 2.Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c. e 16 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'atto di irrogazioni sanzioni per difetto di sottoscrizione stante la supposta inidoneità della delega prodotta dall'Ufficio ad attribuire un valido potere di firma in capo al delegato per mancata indicazione del nominativo di quest'ull:imo; con ciò, ad avviso della ricorrente, estendendo erroneamente alla delega di firma i requisiti della delega di funzioni. 3.11 motivo è fondato.

4. L'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e4) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio.

Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.

Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in grado di appello dall'Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; si è al riguardo precisato che «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021).

E stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 197:3 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.

Cass.n. 8814/2019 cit.). 5.Nel caso di specie, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi, nel ritenere illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni per difetto di sottoscrizione stante la asserita nullità della delega c.(1. in bianco senza indicazione nominativa del soggetto delegato (essendo stato, nella specie, "l'atto sottoscritto dal coordinatore del Team integrato di controllo n. 6 Antonfabio Tanto con l'indicazione firma su delega del direttore provinciale dott. Giuseppe Marino, come si evince dalle deleghe di forma prodotte dall'appellante, senonché queste ultime sono attribuite, in base alla tipologia di atto da firmare, alle posizioni organizzative e non alle persone cui è assegnata la titolarità delle stesse"), ancorché la delega di firma prodotta dall'Ufficio - come accertato in punto di fatto dallo stesso giudice di appello - individuasse il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica professionale rivestita dallo stesso (nella specie come "Coordinatore del Team Integrato di controllo n. 6 "). 6.In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di l