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Ordinanza — n. 19211/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed for lack of proof of service perfection under Art. 140 c.p.c. due to missing receipt notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19211/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a payment notice. The agency argued the Regional Commission erred by confirming the notice's illegitimacy rather than declaring the taxpayer's original appeal inadmissible due to lack of standing. The court ruled that the appeal was inadmissible because the tax authority failed to produce the required receipt notice proving the perfection of service under Article 140 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; The perfection of service by registered mail requires proof of receipt or proof of undeliverability, and without such evidence, the service is deemed imperfect and the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Service Perfection Receipt Notice Requirement Tax Payment Notice Inadmissibility Appeal Registered Mail Proof Tax Authority Liability rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19 d.lgs. n. 546/92
Art. 29, comma 1, lett. a) d.l. n. 78/2010
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 140 c.p
3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 maggio 2012, n. 7324
Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019
Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019
Cass. n. 33525 del 2019
Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.
Cass. S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005
Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019
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Testo completo

te ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1756 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Roberto Celli - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1459/16/2020, depositata in data 5 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Roberto Celli avverso la sentenza n. 16561/31/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso atto di intimazione di pagamento n. TK51PPN01135/2016 emesso, per l'anno 2007, ai fini Irpef, add. com . e add. reg., interessi e sanzioni, a seguito di avviso di accertamento oggetto di impugnativa definita con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 28699/11/2016, passata in giudicato, di inammissibilità per difetto di legittimati° ad causam; - la CTR ha confermato l'illegittimità dell'atto di intimazione per essere stato, a suo avviso, quest'ultimo dichiarato estraneo al debito tributario in forza di sentenza n. 28699/11/2016 della CTP di Roma, passata in giudicato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il presupposto avviso di accertamento, per difetto di legittimati° ad causam, essendo l'atto impositivo riferibile esclusivamente ad una società di capitali e avendo questi agito quale persona fisica e non come amministratore di fatto della società medesima; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/92 e 29, comma 1, lett.

a) del d.l. n. 78/2010, conv. con la legge n. 122/2010 per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario del contribuente attesa l'impugnazione dell'atto di intimazione non già per vizi propri ma per questioni afferenti all'avviso di accertamento presupposto che era divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma n.28699/11/2016 (in data 15.12.2017) con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente; peraltro, ad avviso della ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma di inammissibilità del ricorso avverso l'atto impositivo presupposto, stante la definitività di quest'ultimo, la lite poteva considerarsi esaurita con conseguente legittimità dell'atto di intimazione di pagamento in questione; -il ricorso non può accedere all'esame del mezzo proposto, dovendo rilevarsi l'inammissibilità dello stesso per mancato perfezionamento della relativa notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; -al riguardo, va ricordato che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare:

a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;

b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;

c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito; -va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene complel:ata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5 0, n. 27666 del 2019); -questa Corte ha proprio di recente affermato che "ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019;

Cass. n. 33525 del 2019); -ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr.

Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cas.iis., sez. lav., n. 2683 del 2019); -non risultando in atti la produzione in giudizio da parte dell'Ufficio dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa comunale non emerge la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione; -nulla sulle spese essendo rimasto intimato il contribuente; P.Q. La Corte dich