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Ordinanza — n. 19210/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to late notification caused by the taxpayer's own address error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the notification of the appeal judgment exceeded the statutory deadline. The taxpayer argued the delay was due to postal errors, but the court found the authority admitted the error stemmed from an incorrect address provided by the taxpayer's legal representative. Consequently, the court ruled that the taxpayer failed to prove exceptional circumstances excusing the late notification.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 330 c.p.c.: The appeal is inadmissible for tardiness if the party fails to prove exceptional circumstances excusing the delay, particularly when the delay results from an address error attributable to the party itself.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility notification tardiness address error attributable exceptional circumstances postal notification failure assoggettamento all'IVA dichiarazione fiscale tardiva dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
Art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
330 cip.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 325 c.p
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 14916 del 20/07/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1675 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Edoardo Siravo, quale legale rappresentante dell'Associazione Teatro Dei Due Mari, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall'Avv. Roberto Afeltra, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via S. Valentino 24; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della C:ommissione tributaria regionale della Sicilia n. 3562/10/2020, depositata in data 1° luglio 2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Associazione Teatro Dei Due Mari avverso la sentenza n. 573/10/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 54bis del d.P.R. n. 633/72 , relativa al disconoscimento di un credito Iva, per l'anno 2008, riportato dalla precedente dichiarazione da considerarsi, ad avviso dell'Amministrazione, omessa in quanto tardivamente presentata; - Edoardo Siravo, quale legale rappresentante dell'Associazione Teatro Dei Due Mari, resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54b1s del d.P.R.. n. 633/72 e 36bis del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa ex art. 54bis cit. a seguito di controllo cartolare della dichiarazione fiscale dell'anno di imposta 2008 relativamente al disconoscimento del credito di imposta riportato dalla precedente annualità in cui era mancata (in quanto tardivamente presentata) la dichiarazione, ancorché, per giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 17758/2016), l'Amministrazione potesse emettere cartella di pagamento sulla base del controllo automatizzato, anche per il recupero dell'Iva dell'anno precedente, detratta in quello successivo nonostante la mancata presentazione della dichiarazione, fatta salva la eventuale prova da parte del contribuente, in sede di impugnativa della cartella, dell'esistenza del preteso credito Iva; - preliminarmente questo Collegio rileva l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione; - questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie"; -sul concetto di "termine ragionevolmente contenuto" entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa"; -l'attività del richiedente, quindi, da "onere" passa a "dovere", così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine "ragionevolmente contenuto", che viene determinato - in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) - nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni.

È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017; Cass. n. 32852 del 2019); -in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cip.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Sez. un., n. 14916 del 20/07/2016); - nella concreta vicenda, a fronte della sentenza impugnata depositata in data 10 luglio 2020 e non notificata - risulta dagli atti:

a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica a mezzo posta, in data 8 gennaio 2021 all'Associazione Teatro Dei Due Mari, contumace in appello, sia presso la sede legale in Via S. Agostino 23 Messina (ME), che presso Edoardo Siravo, nella qualità di legale rappresentante della medesima„ in Via Vittoria 10, Roma (RM);

b) che la notifica non andava a buon fine non essendo stato il plico ivi consegnato per irreperibilità dei destinatari, come da certificazione delle Poste italiane rispettivamente del 14/1/2021 (nei confronti dell'Associazione Teatro Dei Due Mari) e 12/1/2021 (nei confronti di Edoardo Siravo, nella qualità);

c) che l'Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio, con notifica spedita in data 19 marzo 2021 presso Edoardo Siravo, nella qualità di legale rappresentante della medesima, in Via Lungotevere della Vittoria 10, Roma (andata a buon fine); -nella specie - in disparte l'avvenuta riattivazione della procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza (1/3/2021 come risulta dalla "distinta restituzione" in atti) dell'esito negativo del primo tentativo di notifica - l'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio circa la non riconducibilità a causa imputabile alla parte richiedente del mancato esito positivo del primo tentativo di notifica avendo essa stessa precisato in ricorso che il mancato esito positivo della prima notifica fosse ascrivibile ad un "errore materiale" consistente nella indicazione nella relata dell'indirizzo di residenza del legale rappresentante della Associazione Teatro dei Due Mari, in Via della Vittoria anziché del Lungotevere della Vittoria; -in mancanza di prova da parte dell'Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica oltre il termine ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);

P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 1