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Ordinanza — n. 19208/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax ruling due to lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by a sports society inadmissible, rejecting all three grounds raised against the Regional Tax Commission's decision. The court found the first and second arguments failed to identify a violation of law, while the third argument incorrectly conflated factual evaluation with legal error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the tax authority's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the merits of a case; it can only control for legal violations and logical coherence, meaning factual assessments belong to the lower court unless the reasoning is flawed.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility violation of law standard factual evaluation by lower court sports society tax status ultra petita objection imposta sugli spettacoli franchigie fiscali contratto di management sportivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 90 1. n. 289/2002
per violazione dell'art. 90 1. n. 289/2002, art.
Art. 148, terzo comma, TUIR
289/2002, art. 148, terzo cornma, TUIR, dell'art.
Art. 4, comma quarto, d.P.R. n. 633/1972
148, terzo cornma, TUIR, dell'art. 4, comma quarto, d.P.R. n. 633/1972 e degli art.
Art. 67, lett. m), e 69 TUIR
633/1972 e degli art. 67, lett. m), e 69 TUIR, per non aver applicato alla società ricorrente i requisiti dell'associazione sportiva dilettantistica.
Art. 112 c.p.c.
per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 42 d.P.R.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art.
Art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; 1Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; 1Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2936-2021 proposto da: ARIA DI FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTENTANTISTICA ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARA PAGNONI, LAURA TRIMARCHI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 295/2/202() della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Ricorre la soc. contribuente avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Bologna ove non erano apprezzate le ragioni della parte privata in tema di agevolazioni per le società sportive dilettantistiche. Il ricorso affidato a tre motivi cui controdeduce la parte pubblica. La curatela della società ricorrente, medio tempore dichiarata fallita, ha depositato istanza di trattazione urgente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 90 1. n. 289/2002, art. 148, terzo cornma, TUIR, dell'art. 4, comma quarto, d.P.R. n. 633/1972 e degli art. 67, lett. m), e 69 TUIR, per non aver applicato alla società ricorrente i requisiti dell'associazione sportiva dilettantistica.

Il motivo non coglie la ratio decidendi, ove si evidenzia il carattere assolutamente fittizio della soc. contribuente, inserita in un meccanismo di gestione di palestre con numeri, fatturato e impianti gestiti che travalica il carattere dilettante. Donde il motivo è inammissibile. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. e 42 d.P.R. n. 600/1973 per pronuncia ultra petita, avendo rigettato l'appello facendo riferimento anche ad Ric. 2021 n. 02936 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- asserite divisioni di utili, ove gli atti impositivi motivavano sulla natura commerciale.

Più precisamente, la CTR ha fatto riferimento ad asserite azioni di divisione degli utili per escluderne la sussistenza, con una circostanza che ove riscontrata, avrebbe secondo la CTR "smascherato la reale inenzione di arricchimento (cfr. pag. 29 dell'impugnata sentenza). Conseguentemente, non costituendo ratio decidendi, il motivo è inammissibile. Con il terzo motivo si avanza censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 90 1. n. 289/2002, per aver la CTR argomentato e dichiarato esservi "attività con le modalità proprie dell'operatore di mercato", quando gli atti impositivi fantalriferimento unicamente alla "natura commerciale" della contribuente.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195;

Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, Ric. 2021 n. 02936 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; 1Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stes