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Ordinanza — n. 19159/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal claiming error in perception regarding burden of proof for job cuts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19159/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Vaccaro's revocation appeal inadmissible against a prior dismissal ruling. The applicant argued that the lower court erred in perceiving facts by applying an outdated legal principle regarding the burden of proof for job cuts, claiming new evidence would prove a temporary surplus rather than a permanent necessity. The court rejected this, stating that the lower court's decision was based on a broad array of evidence sufficient to uphold the company's obligation to reassign workers, and that the applicant's critique of the evidentiary evaluation fell outside permissible limits.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; The revocation appeal based on error in perception is inadmissible when the appellate court's decision relies on a plurality of independent evidentiary elements sufficient to support its conclusions, rendering the alleged factual error non-existent.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility error in perception burden of proof employment reassignment obligation judicial evaluation evidence impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
05-04-2022 -2- L'errore rilevante ex art. 395 n.4 cod.
Art. 91 cod.proc.civ.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
art. 380-bis c.p
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 34122/2019 della Corte Suprema di Cassazione di Roma
sentenza n. 7988 del 2018 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25664-2020 proposto da: VACCARO GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALIA GRANDE; - ricorrente - contro DI VINCENZO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34122/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE Con sentenza n. 34122 depositata il 19.12.2019 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da Giuseppe Vaccaro contro Di Vincenzo s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n 150/2017 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società il 24.9.2009, ed ha rigettato il ricorso confermando la sussistenza dei requisiti costitutivi del recesso con particolare riferimento all'obbligo di repéchage. Giuseppe Vaccaro ne chiede la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno ritenuto che il giudice di merito aveva aderito ad un orientamento giurisprudenziale in punto di onere di allegazione dei posti disponibili ai fini del repéchage da ritenersi superato - sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché avrebbero dovuto rinviare la causa al giudice di merito per ulteriori approfondimenti nonché rivalutazione del quadro probatorio (con particolare riferimento alla interpretazione della deposizione del teste Campisi) che avrebbe senz'altro dimostrato che si trattava di un momentaneo esubero e non di una situazione congiunturale non contingente che imponeva una effettiva necessità di riduzione dei costi.

Il Vaccaro propone ricorso per revocazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. La società resiste con controricorso. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo di revocazione si deduce l'errata valutazione della deposizione del teste Campisi-capocantiere (resa in primo grado) che - a fronte dell'accertata inversione dell'onere di allegazione e prova dei posti disponibili — avrebbe richiesto una rivalutazione del quadro probatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Ric. 2020 n. 25664 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- L'errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l'errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa ( Cass. n.12283 del 2004;

Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n.27094 del 2011; Cass. n. 8615 del 2017). Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (sentenza n. 4367 del 2021).

Invero, l'istanza di revocazione di un provvedimento della Corte di Cassazione, deducibile ex art. 391-bis e 395, n. 4 cod.proc.civ., può essere basata esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo ovvero degli atti proprio del giudizio di legittimità; l'errore revocatorio, che consiste in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un "fatto decisivo" che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, non è configurabile nell'ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, consistendo la loro violazione o falsa applicazione in una valutazione, un errore di giudizio (Cass. n. 13367 del 2009;

Cass. 6378 del 2019). I requisiti innanzi precisati non ricorrono nella presente fattispecie perché la sentenza impugnata per revocazione, quanto all'onere di Ric. 2020 n. 25664 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- allegazione e prova dell'impossibilità di repéchage, ha dapprima premesso che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità applicato dalla Corte territoriale (che aveva addossato al lavoratore l'onere di indicare i posti assegnabili) era stato oggetto di un revirement, ma ha poi aggiunto che "l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata si fonda su di una pluralità di elementi probatori — desunti dalla testimonianza del direttore di cantiere; dalla documentazione prodotta; dall'impiego del ragionamento presuntivo — di per sé idonei a sorreggerne, in via autonoma, le conclusioni" ossia che, nei cantieri operativi aperti al momento del licenziamento "ogni posto era utilmente occupato".

Ha, inoltre, rilevato i profili di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, volto nella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dalle norme processuali (e, in specie, dallo schema legale del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.). Non ricorre, pertanto, alcun errore di percezione e la decisione oggetto di revocazione, correggendo il principio di diritto richiamato dal giudice di merito, si è limitata a constatare la ricognizione, da parte del giudice di merito, di un ampio quadro probatorio, sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di repéchage da parte della società, senza che il richiamo (da parte della Corte di appello) di un errato criterio di riparto dell'onere probatorio sull'obbligo di repéchage avesse potuto incidere sulle sorti del giudizio.

Inconferente risulta il richiamo, nella memoria del ricorrente, della sentenza n. 7988 del 2018, nell'ambito del quale questa Corte, decidendo nel merito, è incorsa in omissione di pronuncia su domanda ritenuta assorbita (e dunque non esaminata) dalla Corte di appello, diversamente dal caso di specie ove la questione dell'adempimento dell'obbligo di repechage è stato oggetto di disamina sia in grado di appello che nel giudizio di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Ric. 2020 n. 25664 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 aprile 2022. Il