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Ordinanza — n. 19158/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late evidence submission in labor dispute over loan compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment reducing a debt award. The appellant argued that the lower court erred by admitting late evidence proving a loan transfer, claiming it violated procedural rules. The court ruled that such evidence was necessary to ascertain the material truth in labor proceedings and that the lower court correctly exercised its investigative powers despite the delay.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; Art. 420 n. 7 c.p.c.; Art. 24 Cost.: In labor proceedings, judges may admit late evidence if necessary for ascertaining material truth, and appeals cannot challenge factual reconstructions made by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor proceedings late evidence material truth legitimacy appeal investigative powers loan compensation procedural admissibility truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo Fabrizio Crime denuncia, ai sensi dell'art. 360 co.
Art. 100 c.p.c.
Art. 420 n. 7 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. N. 23721/2021
Cass. n. 19305/2016
Cass. n. 278/2005
19305/2016; Cass. n. 278/2005).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5471-2021 proposto da: CRIME FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO SCAGLIOLA; - ricorrente- contro MITAI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO RIVALTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 471/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata 11 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. [,2 Ric. 2021 n. 05471 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 5471/2021 Fatti di causa 1. Previo ricorso al Tribunale di Asti Fabrizio Crime otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto alla MITAI srl il pagamento della somma di euro 24.873,86, a titolo di TFR, oltre accessori. Proposta opposizione, in cui la società aveva eccepito in compensazione un proprio redito di euro 30.000,00 per un prestito erogato in forza di scrittura privata del 24.12.2013, il Tribunale adito, con la pronuncia n. 83/20, revocava il provvedimento monitorio opposto e condannava Fabrizio Crimi a versare a MITAI srl la somma di euro 11.777,10, oltre accessori.

2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 471/2020, ha ridotto la condanna al pagamento del Crimi ad euro 6.023,67.

3. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha ritenuto, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, dimostrato il contratto di mutuo nonché la legittimazione attiva di MITAI srl quale titolare del prestito concesso; ha, invece, reputato che, in mancanza di esplicita pattuizione, gli interessi dovuti dovevano essere calcolati al tasso legale.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Crime affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso MITAI srl.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo Fabrizio Crime denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 100 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che esso ricorrente aveva sollecitato tardivamente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società in ordine alla titolarità del prestito, acquisito da Gambotti Armanda, persona fisica ed amministratore unico della società medesima, prima della introduzione del giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitorio.

3. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 421 e 420 n. 7 cpc, 101 cpc e 24 Cost., si censura RG 5471/2021 l'operato della Corte territoriale che, dopo avere ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del credito portato in compensazione, sollevata da esso ricorrente, ha poi proceduto di ufficio ad acquisire la documentazione in ordine alla suddetta questione, così violando il diritto di difesa delle parti.

4. Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 115 cpc, che la Corte di merito non aveva considerato la confessione dell'Amministratore Unico della società, la predetta Gambotti, che aveva riconosciuto si essere la titolare del prestito concesso.

5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 420 cpc, 190 cpc e 101 cpc, sulla non rilevata tardività e inammissibilità della produzione in giudizio, da parte della società, del verbale di assemblea dei soci dell'8.1.2019, in uno con le note conclusive depositate 1'11.6.2020 in ordine alla titolarità del credito in capo alla MITAI srl.

6. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza sia pure, in relazione ad alcune censure, la motivazione deve essere integrata e corretta ex art. 384 cpc.

7. E' opportuno riportare, in sintesi, le ricostruzione processuale e di fatto posta dai giudici di seconde cure a fondamento della decisione.

8. La Corte di merito ha sottolineato che, innanzi al Tribunale, il Crime aveva mutato la sua linea difensiva eccependo solo con la memoria del 21.2.2002, che dalle dichiarazioni rese dalla Gambotti risultava essere quest'ultima a titolare del mutuo a lui concesso e, quindi, sollevava il difetto di legittimazione attiva della società in capo al credito portato in compensazione.

9. A fronte di questa eccezione, la società ha prodotto un verbale di assemblea da cui si rilevava che tale credito, nei confronti del Crime, era stato ritrasferito in data 842019" dalla Gambotti alla società, prima quindi * (130q della presentazione del ricorso monitorio del 20.5.2019 e della notifica del relativo decreto. k RG 5471/2021 10. Tali documenti sono stati ritenuti, seppure tardivi, necessari al fine del decidere le questioni prospettate dalle parti e, quindi, acquisibili nel processo.

11. Orbene, le censure prospettate dal ricorrente in ordine alle vicende sulla titolarità del prestito e sui passaggi dello stesso sono inammissibili perché volte ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda come ricostruita dalla Corte territoriale, con una valutazione in fatto adeguatamente motivata e, quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità.

12. Quanto, invece, alle asserite violazioni delle disposizioni processuali, i giudici del merito, pur a fronte di una eccezione sulla titolarità del credito oggetto di compensazione ritenuta erroneamente tardiva, perché la questione prospettata, in quanto mera difesa, era proponibile in ogni stato e grado del giudizio di merito (Cas. N. 23721/2021), hanno comunque correttamente attivato i poteri istruttori di ufficio, acquisendo i necessari mezzi di prova (nel caso in esame documentazione del processo di separazione e i verbali di assemblea della società sull'acquisizione del credito, per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti o emersi dall'istruttoria, dando, quindi, alle parti l'opportunità di controdedurre successivamente e contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale che caratterizza il processo del lavoro (Cass. n. 19305/2016; Cass. n. 278/2005).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella 3 A,A- RG 5471/2021 misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, i