Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19156/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding social security contributions for SNC partner income, upholding lower court's factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19156/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Andrea Malta's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying his opposition to INPS contribution notices. Malta argued his SNC partner's income should be taxable as business income rather than capital income, but the court found factual assessments regarding the nature of the company and the partner's role were within the lower court's exclusive domain. The decision affirmed that the lower court properly evaluated the evidence and applied established jurisprudence, leaving no room for cassation review of these factual determinations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 348 ter u.c. c.p.c.: Appeals challenging factual findings or the omission of evidence already considered by the lower court are inadmissible, as such evaluations remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions SNC partner income inadmissible appeal factual assessment court of first instance esenzione dal pagamento dei contributi imputazione dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 5
88/19139 r ai sensi dell'art. 360 co.
Art. 348 ter u.c. c.p.c.
5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27415/2018
Cass. n. 19881/2014
Cass. n. 16467/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2082-2021 proposto da: MALTA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BE I fA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORE I I I, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 202/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 02082 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2082/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 202/2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta da Andrea Malta, avverso due avvisi di addebito per omessa incluMne nel calcolo dei contributi a percentuale del reddito di impresa alla luce della partecipazione del ricorrente alla società Costruzioni Edili di Malta Pietro e Sfolcini Carla snc, rispettivamente per i periodi 1/2010 - 12/2010 e 1/2012 - 12/2012.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, premesso che era passato in giudicato il capo della sentenza afferente l'irrogabilità e debenza delle sanzioni nonché il regime sanzionatorio applicabile e che non era stato contestato che l'appellante fosse iscritto alla gestione commercio quale socio amministratore della Aemme srl nella quale svolgeva attività lavorativa, ha ritenuto che fosse escluso dall'imponibile contributivo unicamente il reddito di capitale derivante dalla partecipazione, quale socio, a società di capitali, indipendentemente dalla sua effettiva percezione attraverso la distribuzione agli utili, e non anche quello derivante dalla partecipazione a società di persone avente natura commerciale.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Andrea Malta affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2, in il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 1397/1960 e dell'art. 49 della legge n. 88/19139 r ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la snc Malta e Sfolcini non apparteneva ad attività strettamente commerciali in quanto denunciava un codice ATECO che apparteneva alle società che operavano nel campo industriale.RG 2082/2021 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del DPR n. 917 del 1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte di merito reddito di impresa quello di una sas o di una snc nelle quali esso ricorrente non svolgeva attività lavorativa.

4. Con il terzo motivo si obietta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla mancata valutazione delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado.

5. Con il quarto motivo si eccepisce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla mancata valutazione del documento prodotto dall'INPS non probante l'obbligo di esso ricorrente del versamento delle percentuali eccedenti il minimale.

6. I primi due motivi, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

7. In punto di diritto, deve osservarsi che la Corte territoriale si è adeguata ai principi di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo cui ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice.

8. Analogo discorso è valido per i soci di una snc per i quali, pertanto, l'imponibile contributivo deve comprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche quali i redditi di cui fruisce il socio delle società di persona (snc), venendo in rilievo solo l'assoggettamento a contributi della quota di utili percepiti e non lo svolgimento di attività lavorativa.

9. Con riguardo, poi, alla questione sulla incidenza della natura dell'attività svolta dalla società, se cioè industriale e non commerciale, la RG 2082/2021 gravata pronuncia non ne parla e nelle censure di cui ai motivi non è specificato il "dove", il "come" ed il "quando" la problematica, negli esatti termini oggi prospettati, sia stata sottoposta ai giudici del merito.

10. Anche il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente per connessione.

11. Essi sono inammissibili.

12. In primo luogo, deve precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vertendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme".

13. In secondo luogo, va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).

14. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul fatto che il Malta, risultando documentalmente socio di una società di persona (snc), avrebbe dovuto comunque assoggettare a contributi la quota di utili percepiti in tale veste: ciò in virtù di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità avallato dalla Corte Costituzionale.

15. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che 3 N- RG 2082/2021 ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell'INPS, che si liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'INPS, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig