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Ordinanza — n. 19155/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the teacher plaintiff before the court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19155/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Francesca Giordano, a teacher seeking career reconstruction benefits, had previously lost her appeal against the Ministry of Education and the Regional School Office. The court ruled that the withdrawal, properly executed by the plaintiff and her lawyers, legally terminated the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, 2° comma cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal filed by the appellant in the prescribed form and by their representatives constitutes a valid extinction of the litigation, rendering the judgment final and binding.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation formal withdrawal finality of judgment cassation procedure procedura di ricusazione ricollocamento in un istituto ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 2° comma cod. proc. civ.
civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall'art. 390, 2° comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall'art.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non è applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34460 del 2019
fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, perché la norma non è applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).
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Ordinanza — n. 35091/2022 — snciv
Italian Court dismisses teachers' appeal for career reconstruction based on paritary school work periods. The court rejects the claim that public and paritary school contracts are identical for career purposes. The decision upholds the legislature's discretion to treat these distinct employment relationships differently regarding career progression. The court finds no constitutional violation or EU discrimination in this differential treatment. The ruling confirms that partial assimilation of paritary school staff to public school staff is legally sound. The court concludes that the legislative choice is reasonable and not arbitrary. The judgment emphasizes the lack of comparability between different employers' labor relations. The court orders the appellants to pay the litigation costs of the case. The decision reinforces the specific rules governing public school career paths. The court maintains that the distinction between school types is justified by law.
Ordinanza — n. 31223/2022 — snciv
Cassation court dismisses teacher's claim for parity between public and private school service years for mobility.
Ordinanza — n. 37285/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of new evidence and improper fee complaint.
Ordinanza — n. 15840/2024 — snciv
Court allows teacher's career reconstruction claim, distinguishing service seniority from prescribable salary rights.
Ordinanza — n. 4066/2026 — snciv
Court dismisses teachers' appeal regarding non-recognition of pre-role services in private schools under Italian law.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30659-2020 proposto da: GIORDANO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 173, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO CASU, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PISTOLESE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 1121/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, in riforma del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda, ha respinto il ricorso proposto da Francesca Giordano, docente della scuola secondaria immessa in ruolo il 1° settembre 2011, la quale aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio chiedendo il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio per ruolo prestato, a decorrere dal 9 settembre 2001, presso istituti scolastici paritari e ciò sia ai fini della ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 sia in relazione alla procedura di mobilità di cui all'art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Francesca Giordano sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale non hanno opposto difese il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale, rimasti intimati;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

4. la ricorrente, ricevuta comunicazione della proposta, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE 1.

1. deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall'art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dai suoi difensori che hanno anche autenticato la sottoscrizione;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia deve essere notificata solo alle parti costituite ed ha carattere recettizio ma non "accettizio", non richiede, cioè, l'accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale sono rimasti intimati;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non è applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015). Ric. 2020 n. 30659 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 202 Il Pr idente Lucia SDosito rftv DEPOSITATO IN CANCELLERIA ti 4 GIU Zat IliòANCELLIERE ESPER