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Ordinanza — n. 19154/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory six-month time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19154/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the six-month statutory deadline. The appellants, medical directors, challenged a lower court ruling that rejected their claim for a higher availability allowance based on outdated collective agreements. The court determined that despite suspensions during the pandemic, the deadline for this labor dispute had expired in October 2020, rendering the November 2020 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020; Art. 83 d.l. n. 18/2020: An appeal filed after the expiration of the six-month period prescribed by law is inadmissible, even if the period was interrupted by extraordinary suspensions, as labor disputes do not benefit from the suspension of time limits during holiday periods.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit labor dispute extraordinary suspension deadline expiration assicurazione delle spese di cura indennità suppletiva indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020
1262 e 1263 c.c.); violazione di legge ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c.
Art. 83 d.l. n. 18/2020
la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 febbraio 2020, sicché il termine semestrale, calcolato computando il periodo di sospensione straordinaria disposta dall'art. 83 del d.l.
Art. 1 e 3 I. n. 742 del 1969
per il quadriennio 1994/1997, che dettava una disciplina dell'istituto superata dall'art. 17 del CCNL 2002/2005;
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
artt. 101 c.p
il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( artt. 101 c.p.c., 3 e 111 co.2 Cost); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt.
art. 360 c.p
1262 e 1263 c.c.); violazione di legge ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12236/2004
Cass. n. 6956/2004
12236/2004; Cass. n. 6956/2004) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt.
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Ordinanza — n. 23290/2023 — snciv
Court dismisses medical director's claim for higher availability allowance due to expired collective agreement integration.
Ordinanza — n. 20095/2022 — snciv
Cassation court allows hospital to reject higher indemnity due to lack of current collective agreement support.
Ordinanza — n. 18792/2022 — snciv
Cassation court dismisses hospital's appeal, ruling unilateral management acts cannot override collective bargaining agreements for medical staff. The hospital failed to prove the availability of funds required to claim the higher indemnity. The court held that economic benefits must stem from collective agreements, not unilateral acts. The burden of proof for suspensive conditions lies with the party claiming the right. The decision upholds the lower court's rejection of the hospital's payment claim. The ruling clarifies the hierarchy between collective agreements and unilateral management decisions. The court emphasized that unilateral acts do not create subjective rights without collective basis. The burden of proving fund availability rests on the employer seeking the benefit. The decision affirms the supremacy of collective bargaining in determining remuneration. The hospital's unilateral resolution was deemed insufficient to alter the agreed terms.
Ordinanza — n. 3172/2022 — snciv
Court allows employer appeal against doctor's availability indemnity claim, ruling on suspensive conditions and resource allocation.
Ordinanza — n. 18793/2022 — snciv
Cassation court allows hospital to recover medical director's availability allowance by enforcing collective bargaining limits.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28632-2020 proposto da: CRINCOLI DINO, MAESTRIPIERI GIOVANNI, TRIBIOLI LINO, COIERA FRANCESCO, BARTOLOMUCCI MORENO, CASINELLI KATIA, MASTRANDREA MICHELANGELO, PAVIA FAUSTO, COSTANTINO SANDRO, PENNA LUCIANO, LAMESI ACHILLE, ANTONGIOVANNI CARLO, NAPOLITANO CARLO, PETRICCA TERESA, IGLIOZZI GIOVANNI, FORTUNATO GIULIO, ANTICOLI BORZA LORENA, DI RUZZA GIANCARLO, DEL VECCHIO DANIELE, PETRUCCI ROBERTO, CRESCENZI GIACOMO, DI FAZIO ROBERTO, ANGELOZZI DONATELLA, AMBROSIO VINCENZO, FEDELI VINCENZO, DASTORI ANTONIO, VOLPONI MARIA CRISTINA, MARINI FRANCESCO MARIA, OROSSI ANTONELLA, BRACCO ROBERTO, RUSSO GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO ROMANO, 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; - ricorrenti - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO N. 37, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI TOMASSI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dall'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso dei dirigenti medici indicati in epigrafe ed aveva condannato la ASL al pagamento, per il periodo maggio 2008/maggio 2014, dell'indennità di pronta disponibilità quantificata sulla base del valore unitario di C 41,32 previsto dalla delibera n. 1873/1999, superiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva nazionale;

2. la Corte territoriale ha, in sintesi, rilevato che gli appellati non potevano rivendicare il maggiore importo sopra indicato in quanto la delibera risalente all'anno 1999 trovava fondamento nella contrattazione decentrata riferita al C.C.N.L. per il quadriennio 1994/1997, che dettava una disciplina dell'istituto superata dall'art. 17 del CCNL 2002/2005;

3. il giudice d'appello ha aggiunto che in assenza di una nuova contrattazione integrativa non poteva essere riconosciuto l'incremento, tanto più che lo stesso era subordinato alla disponibilità del fondo e quindi doveva essere «contestualizzato nella realtà finanziaria del momento»;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese la ASL di Frosinone con tempestivo controricorso, illustrato da memoria;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 28632 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- 1. il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( artt. 101 c.p.c., 3 e 111 co.2 Cost); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.); violazione di legge ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c. per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà» ed addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere rigettato la domanda sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, ponendo a fondamento della decisione la sopravvenuta inefficacia del regolamento, che non era stata dedotta dalla Asl, la quale si era difesa facendo leva, erroneamente, sull'asserita indisponibilità del fondo; 1.1. richiama pronunce della stessa Corte territoriale di diverso tenore e rileva che la contrattazione integrativa riguardante l'istituto della pronta disponibilità era stata rinnovata per fatti concludenti, tanto che nessuno aveva mai dubitato della sua persistente efficacia;

2. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.327 cod. proc.civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso depositato il 7 marzo 2014); 2.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 febbraio 2020, sicché il termine semestrale, calcolato computando il periodo di sospensione straordinaria disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dall'art. 36, c. 1, del d.l. n. 23/2020, è spirato il 6 ottobre 2020, in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico ( Cass.n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969;

3. il ricorso notificato il 3 novembre 2020 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento dell'ulteriore questione, posta dalla difesa della controricorrente, della validità delle procure speciali;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni Ric. 2020 n. 28632 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 1 5 % ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 2024 Il Presidente Luci Esposito 119<xl°3 DEPOSITATO IN C