Cassation court allows appeal against tax assessment by applying pre-2009 one-year appeal deadline to case initiated before July 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the appeal, which had been declared time-barred. The Regional Commission had rejected the appeal as late because it was filed after a six-month deadline, but the tax authority argued the original one-year and forty-six-day deadline applied since the first-instance judgment predated the 2009 legislative reform. The court ruled in favor of the authority, establishing that the new six-month rule applies only to proceedings initiated after July 4, 2009, thereby validating the appeal's timeliness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 58, comma 1, Law n. 69/2009: The six-month appeal deadline introduced by the 2009 tax reform applies exclusively to proceedings initiated after July 4, 2009, preserving the original one-year and forty-six-day term for cases commenced prior to that date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10847 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Distillerie e Bevande Sodib s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 286/03/2020, depositata in data 8 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di Distillerie e Bevande Sodib s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 9199/05/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella esattoriale con la quale era stato recuperato il contributo erogato alla contribuente per decadenza dai benefici di cui all'art. 21 della legge n. 219 del 1981; -la CTR ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate essendo stato notificato in data 13.6.2018, oltre il termine di sei mesi decorrente dal deposito in data 18.5.2017 della sentenza di primo grado e non operando la sospensione ex lege per nove mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; - la contribuente è rimasta contumace; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 58, comma 1, della I. n. 69/2009, per avere la CTR ritenuto inammissibile per tardività l'appello in quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ancorché, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado prima del 4.7.2009, in forza della disposizione di cui all'art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009, andava applicato il termine di un anno e quarantasei giorni di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione antecedente alla novella 2009, con conseguente scadenza del termine per appellare in data 3 luglio 2018 e tempestività dell'atto di gravame notificato il 13.6.2018; - il motivo è fondato; - come da costante e condivisa giurisprudenza in materia, "in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio" (Cass. , sez. 6-L, 26024 del 2020;
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018;Sez. 1, n. 17060 del 5/10/2012, Rv. 624680-01; Sez. 2, n. 6007 del 17/4/2012, Rv. 622286); nel caso di specie, come si evince dalla sentenza n. 9199/05/2017 della CTP di Napoli, debitamente riprodotta in ricorso ai fini dell'autosufficienza, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso (n. 33/2006) depositato in data 3.01.2006, e dunque anteriormente al 4 luglio 2009, con conseguente applicazione del termine originario di un anno e quarantasei giorni di cui all'art. 327, nella versione vigente ratione temporis, e scadenza dello stesso in data 3 luglio 2018, con conseguente tempestività dell'atto di appello pacificamente notificato in data 13.6.2018; al riguardo, la sospensione dei termini per il periodo feriale era, all'epoca, di quarantasei giorni atteso che "ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 10 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza" (così Cass. n. 11758/2017, da ultimo confermata da Cass.n. 353/2020;
Cass. n. 17949/2021; Cass. n. 8722 del 2022). - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa compo