Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19103/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency for valid notification to dissolved company's lawyer under mandate continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19103/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had declared the appeal inadmissible. The lower court ruled the appeal invalid because it was notified to a dissolved company, arguing the company lost litigation capacity upon cancellation. The Court reversed this, holding that the lawyer's mandate continued to represent the dissolved entity until the final judgment, making the notification ritually valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 300 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: The mandate of a lawyer continues to represent a client even after the client's dissolution if the final judgment has not been rendered, rendering notifications to the lawyer valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultractivity of mandate dissolved company representation ritual validity of notification tax appeal admissibility litigation capacity after dissolution ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale computo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 299 c.p.c.
Art. 300 c.p.c.
24-05-2022 -2- dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod.
Art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992
Art. 40 d.lgs. n. 546/1992
Art. 2495 c.c.
per falsa applicazione dell'art. 2495 cc, per aver ritenuto irrituale la notifica ad una società, medio tempore, dichiarata estinta.
art. 300 cod. proc. civ
24-05-2022 -2- dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 26495/2014
Cass., 5855/2015
Cass., 3034/2018
Cass., 19197/2021
Cass., 20002/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26765-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MATERA RITA, MASSIMINO SANTO, I\1ASSIMINO SEBASTIANO BENEDETTO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CIUFO, PAOLO GIOVANNI MIRABELLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 929/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale, perché notificato presso il domicilio eletto dalla società contribuente, nel frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui hanno controdedotto i soci dell'estinta società a responsabilità limitata con tempestivo controricorso. Non essendo stata notificata a tutte le parti nei termini di legge la proposta del relatore, all'adunanza del 11 gennaio 2022 l'affare è stato rinviato a nuovo ruolo per il rinnovo delle comunicazioni di rito.

CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli n. 299, 300 e 330 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 1, secondo comma, e 40 d.lgs. n. 546/1992, in relazione a violazione di legge ex art. 360 n 3 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 2495 cc, per aver ritenuto irrituale la notifica ad una società, medio tempore, dichiarata estinta. La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato Ric. 2020 n. 26765 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -2- dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio delrultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass., 26495/2014; Cass., 5855/2015; Cass., 30341/2018; Cass., 19197/2021). Nella specie, la notifica dell'atto di appello è stata, quindi, ritualmente effettuata alla società presso il suo procuratore costituito in primo grado, in ossequio alla regola della ultrattività del mandato alla lite, a nulla rilevando la conoscibilità aliunde di tale evento.

La sentenza gravata, dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul presupposto che l'estinzione della società era avvenuta tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado e che l'appello non poteva essere notificato alla società ormai cancellata dal registro delle imprese, non si è uniformata ai superiori principi (Cass., 20002/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio d