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Ordinanza — n. 19100/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency, ruling ten-year prescription applies to all tax debts including fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by a liquidated collective society against a regional tax commission's decision. The lower court had incorrectly applied a ten-year prescription period to tax debts, whereas the tax agency argued for a shorter five-year term for fines. The court ruled that the ten-year prescription period applies uniformly to all state and local tax credits and related penalties, rejecting the distinction made by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 2953 c.c.; Art. 20 D.Lgs. n. 472/1997: The ten-year prescription period for tax credits applies uniformly to all tax debts and related administrative penalties, regardless of whether the specific credit has a shorter substantive prescription term.

Parole chiave

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tax prescription period state tax credits administrative penalties ten year limitation five year limitation tax collection acts Cassation appeal liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2953 c.c.
per violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art.
Art. 2948 c.c.
Art. 20 D.Lgs. n. 472/1997
2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per aver ritenuto decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erariali e delle sanzioni collegate.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per aver ritenuto decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erariali e delle sanzioni collegate.
art. 2953 c.c
per violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 23397/2016
Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass.
Cass. VI — 5, n. 33797/2019
23397/2016; Cass. VI — 5, n. 33797/2019).
Cass. V, n. 8256/2019
Cass. V, n. 8256/2019 per IVA, n.
Cass. V, n. 1543/2018
Cass. V, n. 12740/2018
Cass. V, n. 7486/2022
12740/3030 per IRPEF, IVA e IRAP), mentre la prescrizione e/ilquinquennale per interessi e sanzioni (Cass. V, n. 7486/2022), per tributi locali (Cass.
Cass. V, n. 13683/2020
7486/2022), per tributi locali (Cass. V, n. 13683/2020 segnatamente per ICI) e per violazioni al codice della strada (Cass.
Cass. II, n. 26424/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18002-2020 proposto da: CLAS SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI AREZZINI MORENO E C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORVIETO, 24 SC.0 INT.6, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA ZAMPAGLIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAMUELE LABANCA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL EMPIO DI GIOVE, 21 presso lo studio dell'avvocato ROSSI DOMENICO che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE ED AGRO ROMANO, COMUNE DI FONTE NUOVA, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA; resistenti - avverso la sentenza n. 6081/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO La "CL/IS Società in nome collettivo di Areuini Moreno e C.", in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 4 novembre 2019 n. 6081/10/2019, la qualLe, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per n. 58 cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti della medesima, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di Roma Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT ud. 24-05-2022 -2- Capitale, della Regione Lazio, del Comune di Fonte Nuova (RM), del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 2 febbraio 2017 n. 2681/36/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto c:he la prescrizione decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione del ricorso originario della contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate — Riscossione e Roma Capitale si sono costituiti con separati controricorsi. La Regione Lazio, il Comune di Fonte Nuova (RM), il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e la C.C.I.A.A. della Provincia di Roma sono rimasti intimati. Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 cod. civ., nonché dell'art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione (verosimilmente) all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i crediti per tributi erariali (in particolare, per sanzioni ed interessi) si estinguessero per prescrizione decennale.

La ricorrente ha depositato memoria. Atteso che "CL/IS Società in nome collettivo di Areuini Moreno e C.", in liquidazione, ha notificato il ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore) tirttavia, come si desume dall'esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata, tale ente si era costituito a mezzo di difensore di fiducia (Avv. Giuliano Boschetti da Roma) nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Pertanto, il contraddittorio processuale non risultava essere Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -3- stato correttamente integrato nei suoi confronti, donde con ordinanza interlocutoria n. 6674/2022 questa Corte ha assegnato alla "CL/IS Società in nome collettivo di Are.z.zz:ni Moreno e C.", in liquidazione, il termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza per :rinnovare la notifica del ricorso per cassazione al Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano. Verificato che l'adempimento è stato svolto, si può esaminare il merito del ricorso. In prossimità dell'adunanza del 7 ottobre 2021, la società ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, segnatamente in tema di prescrizione.

CONSIDERATO Dev'essere preliminarmente dato atto che ad opera dell'art. 4, primo comma, d.

1. n. 119/2018 sono stati annullati in via generale tutti i debiti fino a mille euro affidati agli agenti per la riscossione dal 2000 al 2010. Nel caso all'esame, ciò comporta che sono usciti dal perimetro del presente giudizio le pretese e le relative cartelle d pagamento: n.0972000335247135000; --- n.09720080254780278000; --- n.09720100060434710. --- Ancora in via preliminare di rito, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Roma Capitale (peraltro, rilevabile d'ufficio ex Cass. S.U. n. 2951/2016), sull'affermazione che il ritardo di notifica attiene a vizi propri dell'atto, di cui è responsabile il solo concessionario (ora, incaricato) per la riscossione.

Sul punto, questa Corte ha ritento anche di recente a Sezioni Unite che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva tecuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (cfr.

Cass. S.U., n. '7514/2022). Ne consegue che Roma Capitale è legittimata passiva nel presente giudizio. Ancora in via preliminare di rito, occorre esaminare l'eccezione erariale di inammissibilità per novità della questione della prescrizione delle sanzioni. L'eccezione non è autosufficiente, poiché la stessa Agenzia delle entrate dà atto nel proprio controricorso (pag. 2, secondo capoverso, lett. c)) che venne eccepita fin dal primo grado la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle impugnate cartelle, senza porre limitazioni, né riporta gli atti processuali dei pregressi gradi di merito donde ricavare trattarsi di motivo effettivamente nuovo e non proposto.

Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli art. 2953 e 2948 c.c., nonché dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, per aver ritenuto decennale e non quinquennale la prescrizione dei tributi erariali e delle sanzioni collegate. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. ,'conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente Ric. 2020 n. 18002 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -5- previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr.

Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. VI — 5, n. 33797/2019). Nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che i crediti tributari in contestazione si prescrivano sempre nel termine decennale. Per completezza, infatti, deve specificarsi che per i crediti per tributi erariali (IVA, IRAP, IRPEF) la prescrizione è decennale (cfr. Cass. V, n. 8256/2019 per IVA, n. 1543/2018 per IRAP, n. 12740/3030 per IRPEF, IVA e IRAP), mentre la prescrizione e/ilquinquennale per interessi e sanzioni (Cass. V, n. 7486/2022), per tributi locali (Cass. V, n. 13683/2020 segnatamente per ICI) e per violazioni al codice della strada (Cass.

II, n. 26424/2014). Altresì, devesi rilevare come oggetto della presente controversia siano i crediti INPS in relazione ai quali non è stato rilevato (né può più esserlo ora, dopo la pronuncia di questa Corte) il difetto di giurisdizione donde in sede rescissoria la CTR dovrà pronunciare anche su quelle cartelle relative ai crediti INPS. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 18002 sez. MT - ud. 24-05-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazo — Roma, in diversa composizione,