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Ordinanza — n. 19097/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal due to missing even-numbered pages in the original filing document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19097/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible because the original filing document lacked all even-numbered pages. The court ruled that without a complete original filed within the statutory deadline, the appeal cannot be intelligible or processed. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the underlying tax dispute regarding deductible expenses.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; In tax appeals, missing pages in the original filing render the appeal inadmissible as the document cannot be made intelligible, preventing the court from reaching its objective.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal missing original pages tax agency litigation procedural defect civil procedure code document completeness filing deadline arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
24-05-2022 -2- Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
art. 369 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2537/2022
Cass. n. 2537/2022; Cass.
Cass. n. 9262/2015
2537/2022; Cass. n. 9262/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11151-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonchè contro D'ORIA GIANCARLO; - intimato - avverso la sentenza n. 7423/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha riformato la pronuncia della CTP di Salerno ove non erano pienamente accolte le ragioni della contribuente in tema di inerenza di spese portate a deduzione. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO L'originale notificato del ricorso e le sue copie risultano prive delle pagine pari. Sul punto, è intervenuta più volte questa Corte, affermando che «In tema di ricorso per cassazione, la mancanza di una o più pagine nell'originale depositato comporta l'inammissibilità del motivo che non sia intellegibile, che non è superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente risulti completa, atteso che il ricorso, a pena d'improcedibilità, deve essere depositato in originale entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e, pertanto, il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo grazie ad atti compiuti entro tale termine». (Cfr.

Cass. n. 2537/2022; Cass. n. 9262/2015). Esaminato il fascicolo d'ufficio, non si rinviene alcun esemplare completo del ricorso introduttivo, risultando tutti mancanti delle pagine pari (tranne, in alcuni casi, la n. 20), donde non è integrabile in alcun modo l'atto di parte, né intellegibili le doglianze erariali. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente. Ric. 2020 n. 11151 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricor