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Ordinanza — n. 19096/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to integrate opposing party's defense within deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposing party, the Revenue Agency, was not notified of the proceedings. The lower court had partially reformed a decision in favor of the taxpayers regarding partnership income, but the procedural requirement for integrating the adversarial debate was not met. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without the agency's participation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the opposing party fails to be notified, preventing the integration of the adversarial debate required for a valid judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility failure to notify party integration of adversarial debate revenue agency participation procedural defect dismissal assistenza amministrativa fiscale amministrazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
24-05-2022 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2149-2020 proposto da: FOLLI CLAUDIA, FOLLI FULVIA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GIOVANNI SANNA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1096/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata 1'11/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Folli Claudia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha parzialmente riformato la pronuncia della C 1P di Savona ove erano pienamente accolte le ragioni della contribuente in tema di reddito di partecipazione fra società di persone a soci. Il ricorso è stato notificato unicamente all'Agenzia delle entrate che ha svolto controricorso. CONSIDERATO Trattandosi di controversia fra soci, società di persone e Agenzia delle entrate, è stata ordinata l'integrazione del contradditorio, giusto provvedimento di questa Corte del 29 dicembre 2021, comunicato il 10 gennaio 2022.

Atteso che entro il termine assegnato, spirato il 11 marzo 2022, non è stato integrato il contraddittorio, ne segue inammissibilità del ricorso. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito. letic. 2020 n. 02149 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a noinia del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, i