Court dismisses appeal for remand, ruling tax court must re-evaluate merits if annuling tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment. The Regional Commission had annulled the original notice but failed to recalculate the tax amount, leaving the case unresolved. The Court ruled that when a tax court annuls an assessment for substantive reasons, it is legally obligated to re-examine the merits and determine the correct tax liability rather than simply voiding the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a tax court annuls a tax assessment notice for substantive reasons, it is bound to examine the merits of the tax claim and re-determine the correct tax amount within the limits of the parties' requests, rather than merely eliminating the legal effect of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 594-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro POLISPORTIVA CADELBOSCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, PEZZAROSSI ELIO, BOIARDI AMEDEO; - intimati - avverso il provvedimento n. 2123/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia- Romagna che ha confermato la pronuncia della C I P di Reggio Emilia ove erano stata apprezzate le ragioni della società sportiva dilettantistica contribuente in ordine all'incasso dell'Iva che non può essere considerato fra i "proventi", dovendo essere letto come una partita di giro, mentre l'atto impositivo ne aveva disconosciuto il regime agevolato, negando quindi i benefici di cui alla 1. n. 398/2001 che consente il regime speciale per tali sodalizi sportivi, in ragione dell'assenza di scopo di lucro.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui ha controdedotto la società sportiva contribuente. La controversia, già chiamata per la camera di consiglio del 3 novembre 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 9072/2022, al fine di acquisire i fascicoli dei gradi di merito e poter esaminare l'esatta ampiezza dell'atto impositivo, in ragione del motivo di ricorso proposto. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila censura ex art. 360 n. 3 [recte, 41 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c., avendo la CTR pronunciato ultra petita, per aver travolto l'intero avviso di accertamento, senza procedere ad esaminare il merito e rideterminare la ripresa a tassazione.
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento Ric. 2020 n. 00594 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- dell'Ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento, per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass.
V, n. 24611/2014; n. 27574/2018). Nella specie, dopo aver annullato l'atto impositivo, la CTR si è astenuta dalla rideterminazione in minus dell'imposta. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittim