Italian court dismisses mobbing claim appeal due to procedural defects and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Lucia Lorusso's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying her mobbing claim against CAMST S.C.A.R.L. Lorusso argued that the lower court failed to examine a decisive fact and misapplied civil code provisions regarding safety obligations. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was promiscuously formulated, effectively seeking a re-evaluation of factual findings rather than correcting a legal error, and noted that the safety obligation requires proof of subjective fault which was absent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116, 2087 c.c.: An appeal challenging a judgment on facts under the guise of legal violation is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence without proving a specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12604-2021 proposto da: LORUSSO LUCIA LRSLCU58A52G2610, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCREZIA PASOLINI; - ricorrente- contro CAMST S.C.A.R.L. 00501611206, COOPERATIVA ALBERGO) TURISMO SPETTACOLO, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato MOIRA NIAMMUCCARI, che la rappresentata e difende unitamente all'avvocato SANDRA DORELLI; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 434/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 30 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'impugnazione proposta da Lucia Lorusso avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'accertamento di una condotta mobbizzante attuata nei propri confronti da colleghi e superiori nell'ambito dell'attività della società CAMST s.c.a.r.1, Cooperativa Albergo Turismo e Spettacolo; - la Corte, in particolare, ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a dimostrare anche un solo episodio di comportamento discriminatorio o ritorsivo ed ha escluso, sulla base dell'assoluta genericità delle stesse allegazioni di primo grado, l'ipotizzabilità della stessa più attenuata forma dello straining, in ordine alla quale ha, peraltro, dubitato della stessa possibilità di deduzione direttamente in secondo grado; - avverso tale pronunzia propone ricorso Lucia Lorusso, affidandolo ad un unico, articolato, motivo; - resiste, con controricorso, C_AMST s.c.a.r.1., Cooperativa Albergo Turismo Spettacolo;
CONSIDERATO che -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio allegandosi l'omessa e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 2087 cod. civ.; - il motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016;
Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza, contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti del lamentato mobbing; con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va, poi, rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1 , n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del V17,10 di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comrna 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;
Cass. n. 23940 del 2017); - occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.
Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); - nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza a.ssoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); - relativamente, infine, alla violazione dell'art. 2087 cod. civ., va ricordato che il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua-. condotta, comrnissiva od ornissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, alme00 1 colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; - ne consegue che sono a cat-ico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scatut-isce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 29909 del 2021); - nessun elemento è stato addotto al riguardo secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, né se ne adducono in ricorso, in dispregio del disposto di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis d