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Ordinanza — n. 18998/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to improper mixing of legal grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the single ground of complaint improperly mixed multiple legal violations without allowing their separation. The appellant argued for a labor relationship based on a single contradictory witness statement, while the lower court found the testimony generic and unsupported by other evidence. The Court ruled that the procedural requirement to distinctly cite specific grounds for cassation was not met, rendering the entire appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 366 co. 1, n. 4 c.p.c.: The appeal must distinctly cite specific grounds for cassation; mixing multiple legal vices in a single ground renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mixed grounds of complaint Art. 366 c.p.c. procedural defect labor relationship dispute witness testimony Corte di Cassazione servizi alberghieri e di ristorazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360 co.
Art. 111 Cost.
civ., motivazione apparente, assenza del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., violazione dell'art.
Art. 132 c.p.c.
111 Cost., violazione dell'art. 132 cod.
Art. 366 co. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
art. 111 Cost
civ., motivazione apparente, assenza del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., violazione dell'art.
art. 132 cod. proc. civ
111 Cost., violazione dell'art. 132 cod.
art. 366 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18715 del 2016
Cass. n. 17931 del 2013
Cass. n. 17931 del 2013; Cass.
Cass. n. 7394 del 2010
17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass.
Cass. n. 20355 del 2008
7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass.
Cass. n. 9470 del 2008
Cass. n. 342 del 2021
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11849-2021 proposto da: RUSHO ARDJAN RSHRJN69L23Z100B, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA RITZU; - ricorrente - contro FINANZIARIA IMMOBILIARE EDEN - FINEDEN 00943690081; - intimati - avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO CHE: Con sentenza in data 27 novembre 2020, la Corte d'appello Genova ha respinto l'appello proposto da Rusho Ardjan nei confronti della Finanziaria Immobiliare Eden, FINEDEN s.r.l. in liquidazione, avverso la decisione del Tribunale di Imperia che aveva rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla corresponsione in proprio favore della somma di euro 125.621,55 a titolo di differenze retributive per l'attività svolta in qualità di responsabile dell'Imperiale Hotel di Sanremo; in particolare, il giudice territoriale ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attività lavorativa come descritta dal ricorrente alla luce dell'unica dichiarazione testimoniale assunta in giudizio, ritenuta contrastante con quanto dedotto in ricorso; per la cassazione della pronuncia propone ricorso, assistito da memoria, Rusho Ardjan, affidandolo ad un unico motivo; la società FINEDEN s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente, assenza del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., nullità della sentenza; l'unico motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016;

Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi probatori a conferma dello svolgimento dell'attività descritta nel ricorso introduttivo; in particolare, la Corte ha richiamato quanto dedotto dallo stesso ricorrente circa la prova del preteso rapporto di lavoro subordinato, che si sarebbe evinta dalle dichiarazioni rese dal teste Sandrone ex socio della FINEDEN, unico teste; il giudice di secondo grado, invero, ha evidenziato come il mentovato testimone, lungi dal confermare l'assunto, avesse dichiarato di non aver avuto alcun rapporto con il ricorrente benché egli all'epoca dei fatti fosse socio e co- liquidatore della società; orbene secondo la Corte, pur avendo il Sandrone fatto riferimento alla circostanza secondo cui era di dominio pubblico che il Rusho "gestiva, nel senso che affittava, gli appartamenti di proprietà della Fineden", la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, il fatto che egli si riferisse a circostanze apprese da altri, non confermate da alcun altro testimone, l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese, non consentivano in alcun modo di arguire i caratteri della subordinazione; a fronte di tale motivazione, in ricorso, parte ricorrente deduce, del tutto genericamente, l'esistenza di alcune e-mail o altri documenti scritti da cui avrebbe potuto asseritamente evincersi la subordinazione, ma non ne riporta il contenuto né indica ove rinvenirli, non confrontandosi peraltro con la ratio decidendi; - a conferma di tale approdo può rilevarsi che il ricorrente, in dispregio del disposto di cui all'art. 366 cod. proc. civ., non allega eventuali circostanze di fatto contrastanti con le conclusioni del giudice se non in modo del tutto generico; - orbene, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (fra le tante, Cass. n. 342 del 2021). - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso ar