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Ordinanza — n. 18996/2022 — snciv Generato dall'IA

Alitalia appeal dismissed for failure to deposit the cassation petition with the court registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alitalia non-procedible because the company failed to deposit the cassation petition with the court registry after notifying the filing. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding an illegal collective dismissal, the procedural defect prevented the appeal from being examined on its merits. Consequently, the appeal was dismissed, and Alitalia was ordered to pay the legal costs associated with the non-procedible filing.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is declared non-procedible if the petition is not deposited with the court registry, regardless of prior notification to the opposing party.

Parole chiave

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non-procedible appeal failure to deposit petition court registry requirement cassation procedure procedural defect dismissal licenziamento collettivo arretrati di salario annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.
art. 369 cod.proc.civ
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 cod.proc.civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15894-2021 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA (GIÀ ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA) 02500880121, ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA, in Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE QUA RO FONTANE 161, rappresentate e difese dagli avvocati MARCO MARAZZA, DARIO CLEMENTI, GIAM_MARCO NAVARRA; - ricorrente non costituito - contro DAMBRA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell' avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO;- C011trOliCOITC12tC - avverso la sentenza n. 1012/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1012 depositata il 12.3.2021 la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha accolto la domanda proposta da Nicola Dambra nei confronti delle società Alitalia CAI-Compagnia Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia SAI- Società Aerea Italiana s.p.a., accertando la illegittimità del licenziamento collettivo intimato da Alitalia CAI il 31.10.2014 per violazione dei criteri di scelta e condannando Alitalia Sai spa in A.S., in qualità di cessionaria dell'azienda, alla reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, oltre versamento dei contributi.

2. La società Alitalia CAI ha notificato a Dambra il ricorso per cassazione in data 11.5.2021 senza peraltro provvedere successivamente a depositare l'atto presso la Cancelleria della Corte. Dambra ha resistito con controricorso depositato in data 16.6.2021, illustrato da memoria.

3. Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 cod.proc.civ. in mancanza di deposito del ricorso per cassazione.

4. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro Ric. 2021 n. 15894 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 °A e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 aprile 2022. Il Presidente Dott. Adriano P Patti ;g1, I U 2022 LIE E E L