Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18995/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal against partial litigation cost compensation and low fee assessment in prescription case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy dismissed the lower court's partial compensation of litigation costs and upheld the claim for higher fees. The appellant argued that winning solely on prescription should not trigger cost penalties and that the assessed fees were below statutory minimums for the case value. The court agreed, ruling that claiming prescription is a legitimate exercise of constitutional rights and cannot justify cost penalties, while also confirming the fees were legally insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 24 Cost.: The concept of 'serious and exceptional reasons' for partial cost compensation is elastic and cannot be based on the mere recognition of prescription, as exercising the right to claim prescription is a legitimate constitutional act that cannot be penalized through cost sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation cost compensation prescription defense constitutional right exercise statutory fee minimums partial cost allocation civil procedure law Supreme Court ruling compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Sostiene, in primo luogo, che le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 cpc, ratione temporis vigente, per operare la compensazione sia pure parziale, non poteva essere rilevata nel fatto che la vittoria del ricorrente era stata dettata unicamente dalla dichiarazione di intervenuta prescrizione.
Art. 24 Cost.
6059/2017) perché anche l'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio dell'art. 24 Cost.
DM n. 55/2014
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme relative alla liquidazione delle spese processuali nonché chiede una nuova quantificazione delle spese processuali di entrambi i giudizi secondo i valori medi del DM n. 55/2014.
art. 24 Cost
6059/2017) perché anche l'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio dell'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9977/2019
69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019).
Cass. n. 21157/2019
Cass. n. 6059/2017
Cass. n. 6059/2017) perché anche l'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2196-2021 proposto da: PICONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell'avvocato NATALE PERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PRINCIPATO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIE ri A CORE 'f 11, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 1518/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 02196 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2196/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1518/2020, per quello che interessa in questa sede, in accoglimento dell'appello proposto da Picone Giovanni nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha compensato per metà le spese di lite e ha condannato l'INPS al pagamento della restante metà liquidata in euro 600,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1.000,00 per il secondo grado: ciò sul presupposto che la vittoria ottenuta dal Picone, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo dei debiti e la nullità delle cartelle impugnate, si era concluso con una pronuncia di avvenuta prescrizione delle pretese creditorie senza che il diritto dell'INPS fosse stato mai negato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Picone affidato ad un unico articolato motivo. Il solo INPS si è costituito senza svolgere attività difensiva; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme relative alla liquidazione delle spese processuali nonché chiede una nuova quantificazione delle spese processuali di entrambi i giudizi secondo i valori medi del DM n. 55/2014.

2. Sostiene, in primo luogo, che le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 cpc, ratione temporis vigente, per operare la compensazione sia pure parziale, non poteva essere rilevata nel fatto che la vittoria del ricorrente era stata dettata unicamente dalla dichiarazione di intervenuta prescrizione.

3. In secondo luogo, evidenzia che, in relazione al valore della controversia, si rientrava nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 per cui gli importi liquidati erano, sulla base delle voci indicate, inferiori ai valori minimi di legge.

4. Il motivo è fondato.RG 2196/2021 5. Questa Corte ha precisato che, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019).

6. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è "elastico" nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019). La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, se riferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza.

7. Tali ragioni, però, non possono essere ravvisate nel fatto che la pretesa sia stata ritenuta prescritta (cfr. Cass. n. 6059/2017) perché anche l'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio dell'art. 24 Cost. che, per il principio di causalità, giustifica la legittima instaurazione di un giudizio e, quindi, sarebbe illogico penalizzare, con le statuizioni sulle spese l'attore per il solo e mero fatto di avere ottenuto il riconoscimento della intervenuta prescrizione.

8. Relativamente a tale punto, pertanto, la gravata sentenza non è condivisibile.

9. Infine, anche le censure riguardanti la denunciata violazione dei minimi tariffari, con riguardo al valore della controversia, sono fondate avendo il ricorrente specificato analiticamente, con riguardo alle singole voci, la non congruità degli importi liquidati nella gravata sentenza rispetto a quelli previsti nel relativo scaglione di riferimento.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, 2 1A- RG 2196/2021 applicando i principi di diritto sopra esposti, e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità