Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of late appearance and generic fee complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carmelo Vinciguerra's appeal against a second-instance judgment that had declared his claim inadmissible due to a late filing. The appellant argued that the lower court erred in awarding costs to Riscossione Sicilia Spa, which appeared late, and that the lawyer's fees were excessive. The court held that the appellant's supplementary memorandum introduced new factual arguments rather than merely illustrating existing ones, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: A supplementary memorandum cannot introduce new circumstances or arguments distinct from the initial appeal; it must only illustrate facts already ritually proposed, and generic complaints about fee calculations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1381-2021 proposto da: VINCIGUERRA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO LUCA SPANO'; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SCCI SPA, RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 454/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 01381 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 1381/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 454/2020, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da Carmelo Vinciguerra avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 3673/2019, perché presentato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; ha condannato, altresì, l'appellante al pagamento delle spese nei confronti dell'INPS e della Riscossione Sicilia spa.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Carmelo Vinciguerra affidato a due motivi. L'INPS, la SCCI spa e la Riscossione Sicilia spa non hanno svolto attività difensiva.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, dell'art. 276 cpc e degli artt. 24 e 111 Cost., per essere stato condannato il Vinciguerra alle spese di lite del grado di appello anche in favore di Riscossione Sicilia spa, rimasta contumace in tale grado (o meglio costituitasi oltre l'udienza di discussione del 7.7.2020).
3. Con il secondo motivo si censura la "violazione dei parametri Avvocati 2020 -Calcolo Compensi Forensi Civili DM 55/2014", sostenendo che l'importo di euro 2.000,00, liquidato dalla Corte distrettuale, non era congruo essendosi la Riscossione Sicilia spa costituita dopo l'udienza di discussione del 7.7.2020.
4. I due motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
5. In punto di fatto, deve specificarsi che, come emerge dalla gravata sentenza, l'udienza di discussione si è tenuta il 16 luglio 2020 e non il 7 luglio 2020, come sostenuto da parte ricorrente.
6. Solo con la memoria ex art. 380 bis cpc è stato specificato che la udienza del 7.7.2020 era stata tenuta ma rinviata al 16.7.2020 mentre la costituzione di Riscossione Sicilia spa era avvenuta il 9.7.2020.RG 1381/2021 7. Di tali elementi, però, non si può tenere conto perché la memoria ex art. 380 bis (così come quella ex art. 378 cpc) non può contenere ulteriori circostanze ed argomentazioni nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo (Cass. n. 17893 del 2020), ma solo illustrazioni di quelle già ritualmente proposte: nel caso di specie, invece, è rappresentata una diversa ricostruzione della vicenda e, quindi, si tratta di una nuova specificazione e non di mera illustrazione.
8. Va, poi, ribadito che la parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese quando la sua costituzione, nel giudizio di merito, ancorché tardiva, sia ancora consentita, come è appunto avvenuto nel caso in esame dove l'udienza di discussione si è tenuta appunto il 16.7.2020. La tardività della costituzione può incidere, infatti, unicamente in ordine alle decadenze processuali nelle more verificatesi.
9. Le doglianze, invece, circa la determinazione delle spese di lite è generica, e quindi inammissibile, perché manca la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice sarebbe incorso in errore (Cass. n. 10409/2016).
10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 5 apr