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Ordinanza — n. 18993/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects and lack of specific relevance to the specific professional profile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18993/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Molise Health Service inadmissible, dismissing the appellant's arguments regarding procedural nullity and false application of law. The lower court had found a subordinate employment relationship and awarded damages for pay differences based on the specific programming profile of the employee. The Court rejected the appeal because the cited procedural vices were raised beyond strict time limits and the substantive arguments failed to address the specific professional classification established by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The appeal is inadmissible if procedural defects are raised beyond strict time limits, and substantive arguments must specifically address the court's findings on the specific professional profile rather than general category declarations.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural time limits subordinate employment relationship pay differences professional profile classification compenso per prestazioni adattamento delle retribuzioni contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., «nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
civ., «nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 e dell'art.
Art. 346 c.p.c.
112 e dell'art. 346 c.p.c.» nonché «violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 2126 cod. civ.
-Azienda Sanitaria Regionale Molise- aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine ma aveva respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.;
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
d.l. n. 168/2016
civ., come modificato dal d.l. n. 168/2016, non prevede che la proposta debba essere analiticamente motivata ( Cass.
Art. 375 nn. 1 e 5 cod. proc. civ.
24-02-2022 -5- ritenga che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, nn.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2126 cod. civ
-Azienda Sanitaria Regionale Molise- aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine ma aveva respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.;
art. 380 bis cod. proc. civ
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ai quali non ha opposto difese Michele Pettofrezza, rimasto intimato;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27305/2021
Cass. n. 4541/2017
168/2016, non prevede che la proposta debba essere analiticamente motivata ( Cass. n. 4541/2017) ed inoltre stabilisce che la Corte è tenuta a rimettere la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice solo qualora Ric.
Cass. n. 7605/2017
civ.( Cass. n. 7605/2017); 6.1.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Cass. n. 2972/2021
Cass. S.U. n. 4315/2020
115/2002 ed ai fini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'Azienda ricorrente;
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29461-2020 proposto da: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE DI LANDO, 88, presso lo studio dell'avvocato TOMMASINA ROMANO, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO ROMANO e ADRIANO IANNACONE; - ricorrente - contro PETTOFREZZA MICHELE; - intimato - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 21/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Campobasso, adita da Michele Pettofrezza, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accertata la natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso con l'A.S.RE.M. -Azienda Sanitaria Regionale Molise- aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine ma aveva respinto la domanda di pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.;

2. la Corte territoriale ha riassunto il contenuto dispositivo e motivazionale della sentenza impugnata ed ha evidenziato che l'appellante aveva denunciato la contraddittorietà della pronuncia di prime cure perché, da un lato, era stata accertata la natura subordinata del rapporto ed accolta la domanda risarcitoria, dall'altro non erano state liquidate le differenze retributive sul rilievo che le stesse presupponessero «l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato che nella specie è da escludere»;

3. il giudice d'appello ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto, perché la prestazione era stata resa in regime di subordinazione, ed ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, oltre al danno comunitario, anche le differenze retributive ex art. 2126 cod. civ., quantificate dal CTU in complessivi C 37.489,06;

4. ha condannato, pertanto, l'Azienda al pagamento di detto importo ed ha rilevato che ai fini della quantificazione dovevano essere considerati, da un lato, il monte orario indicato nel contratto, dall'altro l'avvenuto svolgimento di mansioni di programmatore, sussumibili nell'area C del CCNL per il personale del comparto sanità;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ai quali non ha opposto difese Michele Pettofrezza, rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 29461 sez. ML - ud. 24-02-2022 & -2- 1. con il primo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., «nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 e dell'art. 346 c.p.c.» nonché «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2908 e dell'art. 2909 c.c.» e sostiene, in sintesi, che il Tribunale aveva accolto la sola domanda di risarcimento del danno ex art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 ed aveva escluso la natura subordinata del rapporto ed in ragione di ciò aveva rigettato l'altra domanda volta ad ottenere, ex art. 2126 cod.civ., le differenze retributive; 1.1. in appello, pertanto, quanto all'asserita subordinazione, l'Azienda poteva e doveva limitarsi a riproporre ex art. 346 cod. proc. civ. gli argomenti volti a contestare la qualificazione del rapporto ex adverso invocata e, poiché in tal senso era stata redatta la memoria difensiva, la Corte d'appello avrebbe dovuto innanzitutto statuire sull'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti e non presupporre erroneamente, come aveva fatto, un accertamento della natura subordinata che il Tribunale, in realtà, non aveva effettuato;

2. con la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente eccepisce la nullità del procedimento o della sentenza quale effetto della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e denuncia «difetto di motivazione ovvero omesso esame di fatti decisivi», perché le circostanze allegate dal collaboratore erano state specificamente contestate sia nel giudizio di primo grado sia in appello e non potevano essere valorizzate per ritenere di natura subordinata la prestazione resa, in quanto compatibili anche con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

3. la terza censura addebita alla Corte territoriale la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.» e ribadisce argomenti già sviluppati nel secondo motivo rilevando che la presenza di un collegamento funzionale del collaboratore con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia quando, come nella fattispecie, manchino specifiche direttive volte a conformare la prestazione in tutti i suoi aspetti contenutistici e temporali;

4. il quarto motivo torna a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2126 cod. civ. nonché dell'allegato 1 al CCNL 1998/2001 per il personale del comparto sanità; Ric. 2020 n. 29461 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- 4.1. la ricorrente, richiamato il tenore delle difese sviluppate in entrambi i gradi del giudizio di merito, sostiene che non poteva la Corte territoriale ricondurre le mansioni del Pettofrezza all'area C, perché non erano stati provati gli elementi caratterizzanti il profilo professionale del programmatore ed in particolare non era stato dimostrato che le mansioni fossero state svolte in autonomia e con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti;

5. i primi tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili; la prima censura, che ha carattere assorbente, oltre ad essere carente del requisito di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ( il ricorso riporta solo in minima parte il contenuto della sentenza del Tribunal), è, comunque, manifestamente infondata perché la qualificazione del rapporto nei termini indicati dal giudice d'appello risulta con chiarezza affermata nelle pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado ( ove si legge, tra l'altro: le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro espletato, la retribuzione secondo cadenze fisse ed in misura predeterminata, l'osservanza di direttive da parte dei responsabili, la durata del rapporto, protrattosi senza soluzione di continuità per 4 anni portano ad affermare che la ASREM abbia fatto ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie....

Non vi è dubbio poi che il ricorrente sia stato utilizzato come lavoratore subordinato essendo presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione....) e dalla stessa il Tribunale ha tratto la conseguenza dell'applicabilità del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 (pag. 8 della sentenza), che necessariamente presuppone l'instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo determinato di natura subordinata, atteso che l'agevolazione probatoria è stata ritenuta dalle Sezioni Unite necessaria per conformare il diritto interno alla direttiva 1999/70/CE, applicabile, ai sensi della clausola 2 dell'Accordo quadro «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro»; 5.1. la frase che si legge a pag. 9 della decisione ( ove si sostiene che: la condanna al pagamento delle differenze retributive presuppone l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato che nella specie è da escludere) non può essere avulsa dall'intero contesto nel quale si inserisce, che si esprime con chiarezza nel senso dell'accertata sussistenza di un Ric. 2020 n. 29461 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- rapporto di fatto di impiego pubblico, sicché, evidentemente, si riferisce alla qualificazione formale e sottende un'interpretazione erronea dell'art. 2126 cod. civ. (che l'appellante aveva, infatti, censurato formulando uno specifico motivo di gravame — cfr. pag. 3 della sentenza qui impugnata), ma non è sufficiente a far ritenere che il primo giudice avesse escluso la natura subordinata della prestazione; 5.2. ne discende che la qualificazione giuridica doveva formare oggetto di impugnazione da parte dell'ASREM, parzialmente soccombente quanto alla domanda di risarcimento del danno,sicché, in difetto, la qualificazione non può essere rimessa in discussione per l'avvenuta formazione di giudicato interno; 5.3.

è, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente» ( Cass. n. 12875/2019);

6. parimenti inammissibile è il quarto motivo; occorre premettere che nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, sicché al Collegio è consentito di decidere la causa anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale ( Cass. n. 27305/2021) nonchè, a maggior ragione, qualora la stessa non sia stata formulata in relazione a tutti i motivi di gravame; ciò perchè l'art. 380 bis cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 168/2016, non prevede che la proposta debba essere analiticamente motivata ( Cass. n. 4541/2017) ed inoltre stabilisce che la Corte è tenuta a rimettere la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice solo qualora Ric. 2020 n. 29461 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -5- ritenga che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, nn. 1 e 5, cod. proc. civ.( Cass. n. 7605/2017); 6.1. escluso, quindi, che l'omesso richiamo nella proposta al quarto motivo possa di per sè solo giustificare la rimessione invocata dalla ricorrente, va detto che anche detta censura è inammissibile perchè, da un lato, il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è denunciato oltre i rigorosi limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, dall'altro il ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione della contrattazione collettiva applicabile al personale del comparto sanità, finisce per censurare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto le mansioni inquadrabili in quelle proprie del profilo professionale di programmatore ed ha anche evidenziato che l'appellante era in possesso di adeguata preparazione conseguita a seguito dell'utile partecipazione ad un corso di informatica; 6.2. la censura, inoltre, svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum perché si incentra sulla declaratoria generale della categoria C mentre la Corte territoriale ha fondato la decisione sullo specifico profilo professionale che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ha rilievo preminente ai fini della classificazione del personale «poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove» ( Cass. n. 2972/2021);

7. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 ed ai fini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'Azienda ricorrente;

8. non occorre, invece, provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità perché Michele Pettofrezza è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2020 n. 29461 sez. ML - ud. 24-02-2022 -6- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per i