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Ordinanza — n. 18982/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of opposition to injunction, ruling new facts on contract validity must be examined in merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18982/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Region Veneto's appeal against the dismissal of an opposition to a default judgment. The lower court incorrectly rejected the Region's claim of contract nullity due to the employee's lack of required degrees, citing procedural bars for new arguments. The Court found that the employee's admission of lacking the degree was a new fact discovered only after the first-instance judgment, which legally required the lower court to examine the contract's validity in the merits rather than dismissing it on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 2126 c.c.: The principle of devolutive effect of appeal does not preclude the examination of new facts emerging after the first-instance judgment that are essential to the validity of the contract, requiring the lower court to address such issues in the merits.

Parole chiave

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devolutive effect of appeal new facts post-judgment contract validity nullity procedural admissibility public administration employment adattamento delle retribuzioni riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio stipendio base

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 345 c.p.c.
con il primo motivo la Regione Veneto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art.
Art. 1418 c.c.
345 c.p.c., dell'art. 1418 c.c., nonché dell'art.
Art. 11 della Legge Regione Veneto
1418 c.c., nonché dell'art. 11 della Legge Regione Veneto 54/2012, degli artt.
Art. 2126 c.c.
Art. 336 c.p.c.
la cassazione su un profilo evidentemente preliminare caduca, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la decisione di merito sulla legittimità o meno dell'attribuzione al ricorrente di un diverso incarico, che dovrà essa dunque esaminata ex novo, qualora si accerti la validità del rapporto;
art. 345 c.p
21-12-2021 -2- titoli di studio necessari per l'incarico e fondata su fatti di cui l'appellante prospettava la sopravvenienza, la Corte territoriale affermava che il principio devolutivo dell'appello di cui all'art. 345 c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
art. 1418 c.c
345 c.p.c., dell'art. 1418 c.c., nonché dell'art.
art. 1421 c.c
21-12-2021 -3- rilevabilità officiosa (art. 1421 c.c.) permette di censurare in tal senso la sentenza di primo grado che abbia omesso di apprezzarne l'esistenza;
art. 71 d.p.r. 445/2020
art. 71 d.p.r. 445/2020);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 15880/2002
C. 10192/1996
21-12-2021 -5- invece, v., per le prestazioni previdenziali, quanto ritenuto da C. 10192/1996), sicché dovrà essere parimenti valutato in sede di rinvio, qualora sia ritenuta la nullità del contratto, se ricorrano o meno profili di controeccezione, ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29078/2020 proposto da: REGIONF VENETO, rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO ROSSI e CAMILLA NANNETTI con domiclilio eletto nello studio della seconda in Roma, via Luigi Giuseppe Favarelli 22; - ricorrente - contro ARTICO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZARDO DEL GIUDICE ed elettivamente domiciiato in Roma, viale dei Parioli 53; - controricorrente - avverso la sentenza n. 703/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/4/2020, NRG 6:33/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. Giovanni Artico, dirigente "esterno" della Regione Veneto, fu dapprima arrestato per asseriti fatti corruttivi e sospeso dal servizio, ma la misura cautelare venne poi annullata ed in attesa delle valutazioni penali, nel luglio 2014,qt affidato un diverso incarico, per il quale il predetto riprese servizio un solo giorno, il 8.8.2014, successivamente assentandosi;

2. in favore di Giovanni Artico fu quindi emesso decreto ingiuntivo per la pretesa, dal medesimo esercitata, di sentirsi riconoscere le differenze retributive dovute, per i mesi di ottobre e novembre 2014, tra il compenso previsto per il suo originario incarico e quello attribuitogli per il nuovo incarico interinale;

3. la Corte d'Appello di Venezia, decidendo sull'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la stessa inammissibile per tardiva proposizione oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio, ma ha poi rigettato comunque nel merito l'opposizione stessa, sostenendo che alla P.A. datrice di ilavoro non fosse consentito, al di fuori delle misure cautelari previste dall'ordinamento rispetto al rapporto di lavoro, provvedere anche solo in via interinale ad attribuire un incarico con remunerazione inferiore a quella pattuita nel contratto formalmente in essere tra le parti;

4. pur dando atto dell'eccezione di nullità del contratto di lavoro sollevata dalla Regione Veneto, per assenza in capo al ricorrente dei Ric. 2020 n. 29078 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- titoli di studio necessari per l'incarico e fondata su fatti di cui l'appellante prospettava la sopravvenienza, la Corte territoriale affermava che il principio devolutivo dell'appello di cui all'art. 345 c.p.c. avrebbe impedito la disamina di tali circostanze, costituenti oggetto di deduzioni nuove e come tali inammissibili;

5. la Regione Veneto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso di Giovanni Artico;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

7. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la Regione Veneto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 1418 c.c., nonché dell'art. 11 della Legge Regione Veneto 54/2012, degli artt. 19 e 28 d. lgs. 165/2001 e 7 del d.p.r. 70/2013 e sostiene che la sentenza impugnata avrebbe infondatamente ritenuto di non poter esaminare l'ec:cezione di nullità formulata effettivamente solo in appello, ma sulla base di circostanze la cui conoscenza era sopravvenuta non solo dopo la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche dopo l'ultima udienza del giudizio di primo grado;

2. il motivo è processualmente fondato e va come tale accolto; 3. è indubbio — ed a ben vedere neppure la Corte territoriale fa affermazioni contrarie sul punto - che la proposizione di un'eccezione di nullità negoziale, rispetto ad una sentenza del Tribunale che abbia deciso nel merito sui diritti conseguenti al contratto stesso possa essere proposta anche con l'atto di appello, essendo evidente che la Ric. 2020 n. 29078 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- rilevabilità officiosa (art. 1421 c.c.) permette di censurare in tal senso la sentenza di primo grado che abbia omesso di apprezzarne l'esistenza;

4. il punto della presente causa è però altro e riguarda la possibilità che, a fondare tale eccezione, siano dedotti fatti non risultanti dal processo di prime cure e conseguentemente siano prodotti documenti finalizzati a dimostrarli;

5. in proposito, si deve ritenere che le preclusioni rispetto all'introduzione in causa di nuovi fatti, sia pure a fondamento dell'eccezione di nullità, per quanto in linea teorica sussELstente (C. 36353/2021), venga meno allorquando la conoscenza dei fatti che sostanziano tale eccezione sia sopravvenuta rispetto alla pronuncia di primo grado e ciò in lineare applicazione del principio generale di cui all'art. 153, co. 2, c.p.c.;

6. il punto di causa riguarda una vicenda in cui, come si evince dal ricorso per cassazione (pag.

10) e dalle sentenze penali a cui in esso si fa riferimento, l'originario contratto fu stipulato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale Giovanni Artico dichiarò di avere conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università di Trieste, circostanza poi rivelatasi non vera; 7. è indubbio che la P. A., a fronte di un'autocertificazione, possa in qualsiasi momento attivarsi per controllare la conformità al vero di essa, provvedendo ad adottare, in caso di accertata non veridicità, le conseguenti misure nei riguardi dell'interessato (v. art. 71 d.p.r. 445/2020);

8. tuttavia, è altrettanto indubbio che l'intero sistema delle autocertificazioni si basa su una presunzione di veridicità di esse che non consente di affermare che la predetta possibilità di controllo in capo alla P.A. sia equiparabile alla concreta conoscenza ab initio delle non veridicità successivamente emerse; Ric. 2020 n. 29078 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- 9. anzi, è del tutto corretto che, prima di affermare tale non veridicità, la P.A. abbia proceduto non solo alle verifiche in proprio presso l'Università di riferimento, ma anche, secondo quanto esposto con il ricorso per cassazione, ad una previa richiesta all'interessato di chiarimenti, al fine evidentemente di appurare se vi fossero errori in ipotesi emendabili o quant'altro necessario, prima di dare per certo il ricorrere di una dichiarazione inveritiera e degli effetti invalidanti ad essa in ipotesi conseguenti;

10. come emerge dal doc. 28 prodotto in appello e depositato poi anche con il ricorso per cassazione, risale al 11.11.2015 la nota con cui Giovanni Artico ammise, in risposta a quella richiesta di chiarimenti, di non avere conseguito la laurea dichiarata, adducendo di avere ricevuto un diverso titolo honolis causa presso l'Università Pro Deo di New York, poi a propria volta successivamente risultato essere istituzione non riconosciuta né nel nostro paese né in quello di provenienza; 11. è dunque evidente che la conoscenza giuridicamente rilevante dei fatti addotti a fondamento dell'eccezione di nullità del contratto si è avuta solo dopo la pronuncia di primo grado e nelle more dei termini per l'appello, sicché la questione doveva essere affrontata nel merito della Corte territoriale, che ha errato nel non procedervi;

12. la sentenza impugnata va dunque cassata su tale punto processuale, disponendo il rinvio affinché sia preliminarmente valutata la questione sulla validità o meno del contratto inter partes; 13. è poi evidente la rilevanza della questione nel caso di specie, in quanto la salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro (v. per l'indennità sostitutiva delle ferie. C. 15880/2002 ed Ric. 2020 n. 29078 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- invece, v., per le prestazioni previdenziali, quanto ritenuto da C. 10192/1996), sicché dovrà essere parimenti valutato in sede di rinvio, qualora sia ritenuta la nullità del contratto, se ricorrano o meno profili di controeccezione, ex art. 2126 c.c., rispetto alla portata invalidante di essa;

14. la cassazione su un profilo evidentemente preliminare caduca, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la decisione di merito sulla legittimità o meno dell'attribuzione al ricorrente di un diverso incarico, che dovrà essa dunque esaminata ex novo, qualora si accerti la validità del rapporto;

15. ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.