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Ordinanza — n. 18981/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows teachers' appeal, remitting first-instance costs for being below tariff minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal by teachers against the Ministry of Justice, ordering a remand regarding first-instance court costs. The teachers argued the appellate court awarded fees below the statutory tariff minimums, while the Ministry contended the judge had discretion within the range. The court ruled that while the fee calculation was discretionary, the first-instance award was definitively below the minimum, necessitating a remand for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 c.c.: The court must remand the case if the first-instance judgment awards court costs below the statutory tariff minimums, even if the judge possessed discretion to set amounts within the tariff range.

Parole chiave

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court costs tariff minimums discretionary fee assessment remand for recalculation teachers' professional indemnity appellate court fees indennità scolastica indennizzo per carcerazione preventiva indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
D.M. 55/2014
conseguentemente, i minimi della tariffa applicabile e di cui al D.M. 55/2014, assommavano ad euro 4.766,00 per il primo grado ed curo 5.338,00 per il secondo grado, oltre all'aumento (discrezionale, ai sensi dell'art.
D.M. 140/2012
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric.
artt. 91 c.p
3 c.p.c.) degli artt. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 12093/2018
55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (C. 12093/2018; C.
C. 13809/2017
12093/2018; C. 13809/2017);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25938/2020 proposto da: AONZO ROBERTA, BASTI DANIELA, BIONDI MARIA ANTONIETTA, CASTELLANO GIUSEPPA, CERQUOZZI SIMONA, CINARDI PATRIZIA, DI FRANCESCO OMBRETTA, GUERRIERI MARIA MICHELE, LA ROSA SILVANO, LUCCHESI LETIZIA, NISTRI EMANUELA, RANOCCHIARI PALMERINI ARMANDO, ROMANI GIANFRANCO, SCARCEk LUCIANA, SEIFERT MARIA ANGELA, TASSONE MARIA, UCCELLA PAOLA, rappresentati e difesi dagli avv.fi DINO COSTANZA e WALTER ARONICA presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie 22 sono elettivamente - ricorrenti - contro ,ue,b3 Ct MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende - con traticorren te- avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/3/2020, NRG 3055/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto degli odierni ricorrenti meglio indicati in epigrafe, docenti di ruolo del Ministero dell'Istruzione addetti all'insegnamento presso gli istituti di detenzione e pena, alla percezione dal Ministero della Giustizia dell'indennità penitenziaria, con condanna al corrispondente pagamento per importi, comprensivi di accessori maturati fino al 20.10.2019, specificamente indicati e con condanna altresì del medesimo Ministero al pagamento delle spese del doppio grado di merito;

2. la sentenza è stata impugnata dai lavoratori con un unico motivo, resistito dal Ministero;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 25938 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., in relazione al DM 55/2014 e s.m.i., per avere la Corte d'Appello liquidato, a titolo di compensi professionali, un importo inferiori ai minimi tariffari;

2. la causa, tenendo presenti gli importi massimi liquidati in favore della lavoratrice Di Francesco (attorno ai 46 mila curo) si colloca nello scaglione tariffario da 26.000,00 a 52.000,00 curo;

3. conseguentemente, i minimi della tariffa applicabile e di cui al D.M. 55/2014, assommavano ad euro 4.766,00 per il primo grado ed curo 5.338,00 per il secondo grado, oltre all'aumento (discrezionale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014) per la pluralità di parti;

4. le spese sono state liquidate, rispettivamente, in euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 6.800,00 per il secondo grado;

5. questa Corte ha già affermato che, per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (C. 12093/2018; C. 13809/2017);

6. pertanto, stante la menzionata facoltatività dell'aumento per difesa di una pluralità di parti, il ricorso per cassazione può trovare accoglimento solo rispetto alle spese di primo grado, liquidate certamente al disotto dei minimi stabiliti dalla tariffa, non potendosi affermare la ricorrenza di una violazione di legge a fronte di valutazioni discrezionali proprie del giudice del merito;

7. la sentenza di appello va quindi cassata limitatamente a tale profilo, rimettendosi al giudice del rinvio la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio, nonché la decisione sulle spese riguardanti Ric. 2020 n. 25938 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- questo grado di legittimità, oltre ovviamente alle spese del giudizio di rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021. Il Presidente dott.ssa Luc Esposito 1/0 e'd DEPOSITATO IN CANCE