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Ordinanza — n. 18958/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdiction regulation appeal regarding retractable procedural order changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18958/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared inadmissible the company's appeal for regulation of jurisdiction against the single-judge summary procedure order. The appellant argued that the single-judge format should have been used, but the court held that such procedural orders are retractable and do not definitively determine jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary finality to challenge via jurisdictional regulation.

Regesto Legislator

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Art. 633 c.p.c.; Art. 42 ss. c.p.c.: A regulation of jurisdiction is admissible only against irrevocable decisions on jurisdiction; it is inadmissible against procedural orders that can be withdrawn or do not prejudice the final judgment.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction summary procedure single judge procedural order retractable decision Corte di Cassazione competence appeal opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 c.p.c.
Con ricorso ex art. 633 cod.
Art. 42 ss. c.p.c.
Art. 50 bis c.p.c.
Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod.
Art. 14 D.Igs. n. 150/2011
Instava, previa conversione del rito da sommario ordinario in sommario collegiale ex art. 14 dec.
Art. 4 D.Igs. n. 150/2011
Con provvedimento in data 6.10.2021 il giudice unico del Tribunale di Asti disponeva ai sensi dell'art. 4 del dec.
art. 86 cod. proc. civ
LZZGPP56E08C352M - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.
art. 633 cod. proc. civ
Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
art. 50 bis cod. proc. civ
Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 26.5.2006, n. 12620
Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949
Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949; Cass.
Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651
12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651).
Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019
Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019).
Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716
Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass.
Cass. 9.6.2005, n. 12174
11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo cui la norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26450 - 2021 R.G. proposto da: IMMOBILIARE REGIO PARCO s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 03158910046 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza dall'avvocato Paolo Fabris de Fabris ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arcione, n. 71, presso lo studio dell'avvocato professor Alberto 3orio. RICORRENTE contro Avvocato GIUSEPPE LEUZZI - c.f. LZZGPP56E08C352M - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula, n. 16, presso lo studio dell'avvocato Silvia Comoglio.

RESISTENTE avverso il provvedimento assunto in data 6.10.2021 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 1376/2021 r.g., 9, i udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. in data 24.2.2021 l'avvocato Giuseppe Leuzzi adiva il Tribunale di Asti.

Esponeva che aveva sia in sede giudiziale civile sia in sede stragiudiziale rappresentato ed assistito la "Immobiliare Regio Parco" s.r.I.; che i suoi compensi, per l'ammontare di euro 101.635,00, oltre accessori, come da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, erano rimasti insoluti. Chiedeva ingiungersene alla s.r.l. il pagamento, oltre accessori e spese.

2. Con decreto n. 368/2021 il Tribunale di Asti ingiungeva alla "Immobiliare Regio Parco" s.r.l. il pagamento della complessiva somma di euro 102.085,00, oltre interessi e spese di procedura.

3. La "Immobiliare Regio Parco" s.r.l. proponeva opposizione. Chiedeva annullarsi o revocarsi l'ingiunzione.

4. Si costituiva l'avvocato Giuseppe Leuzzi. Instava, previa conversione del rito da sommario ordinario in sommario collegiale ex art. 14 dec. Igs. n. 150/2011, per il rigetto dell'opposizione.

5. Con provvedimento in data 6.10.2021 il giudice unico del Tribunale di Asti disponeva ai sensi dell'art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011 il mutamento del rito da sommario monocratico in sommario collegiale nonché la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore.

6. Avverso tale provvedimento la "Immobiliare Regio Parco" s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto, in riforma dell'impugnato provvedimento, dichiararsi la competenza del Tribunale di Asti in composizione monocratica a conoscere secondo il rito ordinario di cognizione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2021, con ogni susseguente statuizione. L'avvocato Giuseppe Leuzzi ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

7. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria l'avvocato Giuseppe Leuzzi.

8. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del dec. Igs. n. 150/2011. Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che l'opposizione all'ingiunzione sia da trattare secondo il rito sommario collegiale di cui all'art. 14 cit. Deduce che non si applica il rito sommario collegiale ex art. 14 cit., siccome l'avvocato Leuzzi non ha adito il foro - il Tribunale di Torino - presso il quale ha prestato la sua opera professionale e siccome l'avvocato Leuzzi ha invocato il pagamento pur di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali.

9. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

10. Invero, non è esperibile ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento, quale quello di specie, con il quale è disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011, da sommario monocratico in sommario collegiale ex art. 14 del dec. Igs. n. 150/2011 ed è disposta altresì, in dipendenza del mutato rito, la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore.Difatti, si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio, che non reca, neppure in forma implicita, una pronuncia affermativa o negativa sulla competenza, in ogni caso di un provvedimento inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr.

Cass. sez. lav. 18.9.2007, n. 19345, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice de/lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa promossa con il rito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria, non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario; Cass. (ord.) 26.5.2006, n. 12620, secondo cui il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc.

è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza; non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale; cfr.

Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651).

11. Del resto, questa Corte spiega ulteriormente quanto segue. Per un verso, che con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, tecnicamente intesa, e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019). Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod. proc. civ., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo cui la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale).

12. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare a controparte le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, "Immobiliare Regio Parco" s.r.I., a rimborsare all'avvocato Giuseppe Leuzzi le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.I. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbra