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Ordinanza — n. 18951/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a Supreme Court judgment's material error regarding the wrong appellate tribunal name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a Supreme Court judgment regarding the incorrect naming of the appellate tribunal. Investment & Development Spa argued that the decision erroneously cited the Lombardy Regional Tax Commission instead of the Liguria one, and similarly misidentified the first-instance court. The court accepted the claim under Articles 287 and 391-bis of the Code of Civil Procedure, ordering the specific corrections to the document's text and device.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A judgment may be corrected for material errors such as the misidentification of a court or tribunal, provided the error does not affect the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction Code of Civil Procedure wrong tribunal citation judgment rectification appellate court name investimento regionale investimento all'estero errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12187/2020
Cass. n. 21213 del 2013
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 31362-2021 proposto da: INVESTMENT & DEVELOPMENT SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1/B, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, LAURA PUDDU; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 12503/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 31362 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- e R. G. 31362/2021 Investment & Development spa in liquidazione c/ Agenzia delle entrate Rilevato che: Investment & Development spa in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021 n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020, dep. 12 maggio 2021, con cui questa Corte, a pagina uno, ha erroneamente indicato quale giudice d'appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia invece che la Commissione tributaria regionale della Liguria sia nella intestazione, a pag. 1 sia nel dispositivo a pag. 12, nel quale la causa è stata erroneamente rinviata alla CTR della Lombardia invece che alla CTR della Liguria.

A pag. 2 è stata altresì erroneamente indicata la CTP di Milano (quale giudice di primo grado) invece che la CTP di Genova. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. La ricorrente produce nota di deposito documenti informatici, già depositati in allegato a fascicolo cartaceo. Considerato che: 1. 11 ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020).

2. Preso atto di quanto sopra, il ricorso va accolto, disponendo che venga corretta l'ordinanza n. 12503/2021, n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020, dep. 12 maggio 2021, nel senso che dove si legge, a pag. 1, «Commissione tributaria regionale della Lombardia», si debba leggere: «Commissione tributaria regionale della Liguria»; dove si legge, a pag. 2 «CTP di Milano» si debba leggere: «CTP di Genova», e che dove si legge, a pag. 12: «CTR della Lombardia», si debba leggere: «CTR della Liguria». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020, nel senso che dove si legge «Commissione tributaria regionale della Lombardia» si debba leggere «Commissione tributaria regionale della Liguria»; dove si legge «CTP di Milano» si debba leggere «CTP di Genova»; dove si legge, nel dispositivo, «CTR della Lombardia», si debba leggere «CTR della Liguria». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 13 aprile 2021 Il Presiden e Dott. MLA M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ohicijet ATRO i CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico Lo_ ,Cfàirg OLk: ,CCOM9N-4L)1/ \k, /CORI erLdit -nrop ry) -11,m2yeet-cAID,..

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