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Ordinanza — n. 18950/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding independent organization requirement for self-employed doctors using nurses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18950/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax tribunal's decision denying Irap tax on a self-employed doctor. The doctor argued that the tribunal failed to recognize his independent organization due to the presence of multiple paramedical relationships and limited compensation amounts. The court ruled that the use of an executive nurse does not negate independent organization, requiring the administration to prove otherwise rather than the taxpayer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 2 d.lgs. 446/97: The requirement of independent organization for self-employed medical professionals is not met merely by the use of an executive nurse or secretary, as the administration bears the burden of proving the existence of such organization.

Parole chiave

Generato dall'IA
independent organization requirement self-employed medical professionals Irap tax liability burden of proof administration executive nurse employment paramedical relationships tax tribunal decision

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 2 d.lgs. 446/97
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9451/2016
Cass. n. 9786 del 19/04/2018
Cass. n. 17245 del 27/06/2019
Cass. 18/11/2020, n. 26197
Cass. 13/11/2019, n. 29398
Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass.
Cass. 14/02/2019, n. 4420
29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass.
Cass. 12/11/2020, n. 25637
4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d.
Cass. 11/09/2019, n. 22675
assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass.
Cass. 17/05/2018, n. 12084
22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084).

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Testo completo

s - ricorrente - contro TORELLI FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 387/07/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 29047 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2-Rg 29047/2020 Agenzia delle entrate c/ Torelli Franco Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, che su impugnazione da parte di Franco Torelli, medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, di diniego di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2008 al 2011, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione in relazione al personale infermieristico operante presso lo studio medico del contribuente, e anche in relazione alla limitata entità dei compensi corrisposti, in mancanza di prova da parte dell'Ufficio. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/97 e art. 2697 c.c., sussistendo nella fattispecie il requisito della autonoma organizzazione non avendo la CTR correttamente valorizzato l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del contribuente con terzi esercenti attività di paramedico, attività che, per definitionem, completa quella medica svolta dal dott. Torelli.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per aver la CTR posto a carico dell'Amministrazione l'onere della prova.

3. I motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2.1.Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. 2.2.In relazione all'attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell'espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 dei 19/04/2018 .

È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019). 3.Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte (con specifico riferimento alla fattispecie in esame), ha escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197;

Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084). 4.La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, laddove ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo, confermando ladecisione di primo grado, e statuendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di un'autonoma organizzazione e ritenere l'assoggettabilità alla imposizione fisale in oggetto, ovvero verificare se, in concreto, le prestazioni lavorative di cui il medico si è avvalso, tenendo anche conto dell'entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla sua produttività sotto il profilo preminente di un sistematico incremento del reddito.

Peraltro l'Agenzia ricorrente ha affermato di avere dimostrato nel merito la presenza di prestazioni rese da soggetti terzi qualificati, senza tuttavia, e ciò inammissibilmente, riportare per il principio di autosufficienza, gli atti di causa relativi. Il ricorso va conseguentemente respinto. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intimato. P.Q.MCiti. O F~ris ijitilseto Orne1141_ Y0fA