Italian Supreme Court dismisses tax appeal for insufficient motivation and inadmissible omission of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's cassation appeal against a Regional Tax Commission decision regarding a cadastral reclassification. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to identify comparable buildings to justify the different classification, and deemed the second ground inadmissible for lacking specific factual criticism. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 3 I. 241/90; Art. 7 I. 212/2000: The administrative act must provide specific factual and legal grounds enabling the taxpayer to understand the tax claim and exercise their right of defense; a generic reference to comparative methodologies without identifying specific comparable properties constitutes insufficient motivation, while vague criticisms of omitted facts without detailed analysis are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9743-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MARINO GABRIELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO PICIOCCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 991/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 09743 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9743/2020 Agenzia delle Entrate c/ Marino Gabriella Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione, a seguito di DOCFA, di rendita catastale di un immobile sito in Celle Ligure, Via Nicolò Aicardi 11, ha accolto l'appello proposto Gabriella Marino. La CTR ha riformato la decisione della CTP di Savona, ritenendo che l'avviso di accertamento catastale non fosse idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali di rettifica del classamento catastale.
La contribuente si costituisce con controricorso. Entrambe le parti depositano successiva memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. 241/90 e art. 7 I. 212/200.
2. Il motivo è infondato. 2.1. Va premesso che l'atto di classamento deve essere necessariamente motivato, e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'ad 7 della I. n. 212/2000, che a sua volta richiama l'art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5", 17 ottobre 2014, n. 22003). 2.3.Con riferimento, poi, alla materia di estimo catastale, l'obbligo di motivazione in capo all'amministrazione finanziaria si diversifica a secondo che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente.
Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr:
Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955).
3. Nella fattispecie, il giudice di appello ha accertato che "l'avviso di accertamento contestato, adduce argomentazioni tutt'altro che specifiche ed afferenti alle particolari caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile, che parimenti nemmeno sono state prese in considerazione dal Giudice di prime cure (...) dal momento che, nella sentenza impugnata, si deduce la legittimità dell'operato dell'Ufficio sulla base delle produzioni fotografiche e dell'ubicazione dell'immobile". Ha poi aggiunto che "nell'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio asseritamene afferma di aver, in effetti, operato con metodologie comparative, tuttavia mancando di descrivere gli immobili presi a confronto con le risultanze emerse".
4. La indicata motivazione non risponde ai principi sopra enunciati, in quanto l'accertamento basato su metodologie comparative, senza che siano stati in alcun modo individuati i fabbricati aventi caratteristiche analoghe tali da giustificare il diverso classamento, risulta insufficientemente motivato ( Cass n. 25037/2017).
5. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.1 n. 5 c.p.c, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per errore su una circostanza di fatto decisiva, consistente nella mancata considerazione di un elenco di immobili siti nella stessa zona, classificati A/3, avendo, la CTR, valutato solo un elenco di immobili siti nella stessa zona e classificati A/4.
6. Il motivo è inammissibile. 6.1. Vanno richiamati i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores n procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
7. Il motivo, che tende peraltro ad una rivalutazione del fatto e delle prove, che sono di esclusiva valutazione del giudice di merito, va dichiarato inammissibile.
8. Conclusivamente va respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.100,00, oltre spese generali nella misura forfe