Italian Court dismisses appeal against Regional Tax Commission regarding IRAP autonomous organization threshold for doctors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision to reject a doctor's IRAP tax liability claim. The Commission ruled that the doctor did not meet the minimum organizational threshold required for independent status because he employed only a secretary and a nurse. The court upheld this decision, confirming that such support staff do not constitute an autonomous organization exceeding the necessary minimum for medical practice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. 446/97; The requirement of autonomous organization for IRAP tax purposes is not met when a medical practitioner relies solely on a secretary and an executive nurse, as these roles do not exceed the minimum indispensable for the profession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
O STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MANNONE LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO N. 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE FRANCAVIGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FORTI; - controricorrente -avverso la sentenza n. 4569/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 04396 sez.
MT - ud. 13-04-2022 -2-Rg 4396/2020 Agenzia delle entrate c/ Mannone Leonardo Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di Leonardo Mannone, medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, di cartella di pagamento per IRAP anno 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, con decisione confermata dalla CTR che ha ritenuto la decisione impugnata condivisibile, "perché ai fini dell'esistenza fiscalmente rilevante di un'autonoma organizzazione è necessario il superamento di una soglia organizzativa minima indispensabile per l'esercizio di qualsiasi professione", non essendo sperata la soglia minima in fattispecie in cui il professionista "si avvalga di una sola unità di personale con mansioni di segreteria e di un'altra per l'assistenza tecnica infermieristica" .
Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2 d.lgs. 446/97, in quanto la CTR, mal governando i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza, ha erroneamente valutato l'autonoma organizzazione, rispetto ad un medico di medicina generale convenzionato con SSN.
2. Il motivo è infondato. 2.1.Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. 2.2.In relazione all'attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell'espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 de/ 19/04/2018 .
È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019). 3.Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte ha escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197;
Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084).
4. La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, ritenendo insussistente il presupposto impositivo, laddove ha statuito che nel caso della professione medica tale soglia minima nonpuò ritenersi superata quando il professionista si avvalga di una sola unità di personale con mansioni di segreteria e di un'altra per l'assistenza infermieristica.
5. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M